Sei scatti stipendiali computabili nell’indennità di buonuscita dei militari in quiescenza (TAR Veneto n. 1090 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, spetta al personale della Guardia di Finanza che chieda il collocamento in quiescenza avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, in virtù del rinvio operato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il termine del 30 giugno fissato dal comma 2 della medesima disposizione non ha natura decadenziale, poiché il comma 3 lo collega alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. I sei scatti sono computabili ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, con conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento. Sulle differenze spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

I ricorrenti, militari del Corpo della Guardia di Finanza in quiescenza, sono cessati dal servizio a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Per tutti l’ultima sede di impiego era ubicata nella Regione Veneto. Essi hanno chiesto al TAR Veneto di accertare il proprio diritto al riconoscimento, tra le voci computabili per la liquidazione dell’indennità di fine servizio, dei sei scatti contributivi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la decadenza del diritto per il mancato rispetto del termine del 30 giugno. Nel merito ha sostenuto che il beneficio spetterebbe ai soli cessati dal servizio per età, inabilità o decesso, invocando la violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto disatteso le eccezioni in rito. Quanto alla legittimazione passiva, ha affermato che il soggetto obbligato alla corretta erogazione del trattamento di fine servizio è l’Istituto previdenziale, nei cui esclusivi confronti va instaurata la controversia, non assumendo rilievo esterno gli atti endoprocedimentali dell’amministrazione di provenienza.

È stata poi respinta l’eccezione di decadenza. Il termine del 30 giugno non è espressamente qualificato come decadenziale e va letto in coordinazione con il comma 3 dell’art. 6-bis, che collega il rispetto del termine alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Si tratta di un onere che incide sulla tempistica, non di una condizione di ammissibilità dell’istanza. Non si rinviene, del resto, ragionevole giustificazione di una disparità tra chi presenta domanda entro il 30 giugno e chi la presenta in annualità successive.

Nel merito il ricorso è stato accolto sulla scorta di un orientamento consolidato. Il comma 1 dell’art. 6-bis attribuisce i sei scatti in caso di cessazione per età, inabilità o decesso; il comma 2 estende il beneficio a chi chiede il collocamento in quiescenza con i requisiti anagrafici e contributivi richiesti. Per il personale della Guardia di Finanza la norma trova applicazione in forza del rinvio espresso operato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.

Il Collegio ha inoltre respinto la lettura costituzionalmente orientata prospettata dall’INPS. A fronte di un’espressa e chiara previsione di legge, l’attività interpretativa non può attribuirle un contenuto opposto a quello fatto palese dalle parole, né può invocarsi il principio di sostenibilità finanziaria per escludere un beneficio che è già nel contenuto della norma. L’estensione del beneficio non è generalizzata, ma ancorata a requisiti elevati di anzianità anagrafica e contributiva, in armonia con il principio di eguaglianza.

Accolto il ricorso, il Tribunale ha accertato il diritto dei ricorrenti ai benefici economici e il conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono poste a carico dell’INPS e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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