Prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18738 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda con cui il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione, rivendica il medesimo trattamento retributivo dell’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. Tale termine decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, da tale momento. Non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione, né nei rapporti a tempo determinato il mancato rinnovo del contratto integra un'”apprensione” giuridicamente rilevante, trattandosi di mera aspettativa di fatto.
Il Fatto
La vicenda origina dalla domanda di una docente assunta a tempo determinato, che aveva chiesto la ricostruzione della carriera mediante riconoscimento dell’anzianità di servizio calcolata dalla prima assunzione a termine e la condanna del MIUR al pagamento delle relative differenze retributive.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, disattendendo l’eccezione di prescrizione quinquennale e qualificando come decennali i crediti, sul rilievo che la condizione di lavoratore a termine non garantito da stabilità avrebbe impedito la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, in base alla Corte costituzionale n. 63 del 1966. Il Ministero dell’Istruzione, subentrato al MIUR, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 cod. civ. e dell’art. 4, comma 43, legge n. 183 del 2011, contestando la qualificazione decennale del credito riconosciuto alla ricorrente.
Il motivo è ritenuto fondato. La Corte ribadisce che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con cui il dipendente a tempo determinato rivendica, in forza del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, il medesimo trattamento retributivo dell’assunto a tempo indeterminato, soggiace al termine quinquennale fissato dall’art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. Il termine decorre, per i crediti sorti nel corso del rapporto, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli maturati alla cessazione, da quel momento. Viene richiamato il precedente Cass. n. 10219 del 2020 e le successive conformi.
La Corte corregge poi l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, data la natura a termine dei rapporti, la prescrizione non sarebbe corsa. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 36197 del 2023, la Cassazione precisa che nei rapporti a tempo determinato il mancato rinnovo del contratto integra una mera aspettativa di fatto, giuridicamente irrilevante, e che non è configurabile alcun metus del cittadino verso la pubblica amministrazione. Ne consegue che la diversa soluzione accolta dalla Corte d’Appello, fondata sulla Corte costituzionale n. 63 del 1966, non è più sostenibile.
Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, perché definisca la causa in osservanza dei principi esposti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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