Sospensione necessaria ex art 295 cpc solo tra giudizi di primo grado (Cass. civ. Sez. II n. 230 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo, prevista dall’art. 295 c.p.c., presuppone che le due cause, pregiudicante e pregiudicata, siano entrambe pendenti in primo grado. Quando la sentenza pregiudicante sia stata impugnata in appello, il giudice della causa pregiudicata non può disporre la sospensione necessaria, ma può solo valutare i presupposti della sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.. Quest’ultima richiede un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui sia invocata l’autorità, con confronto tra la decisione e la critica che ne è stata fatta. In mancanza di tale motivazione, il provvedimento di sospensione è illegittimo e il giudizio deve proseguire.

Il Fatto

Il ricorrente, coniuge superstite di una defunta, aveva proposto regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva sospeso il giudizio, in attesa della definizione del procedimento pendente in appello tra le stesse parti. Il Tribunale, esclusa la litispendenza e riconosciuta la continenza tra i due giudizi, aveva ritenuto impossibile rimettere le parti davanti al primo giudice, per la pendenza dei processi in gradi diversi, e aveva disposto la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

Nel giudizio sospeso il ricorrente chiedeva di accertare la propria qualità di unico erede legittimo; nel giudizio pendente in appello si discuteva, tra l’altro, della decadenza dal diritto di accettare l’eredità e della devoluzione della stessa agli eredi legittimi. La questione approda in Cassazione per verificare la legittimità della sospensione disposta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il primo motivo, con cui si negava ogni rapporto di continenza tra i giudizi. L’art. 39, comma 2, c.p.c. non richiede identità piena di oggetto e titolo: la continenza ricorre anche quando tra le cause esista un rapporto di interdipendenza o quando le questioni dedotte nel giudizio anteriormente proposto costituiscano il necessario presupposto logico-giuridico del giudizio successivo. La presenza di una parte in più non esclude l’identità soggettiva rilevante, come confermato dalle Sezioni Unite n. 20596 del 2007.

Anche il secondo motivo è infondato, perché il giudizio di appello non aveva ad oggetto solo la ricostruzione del patrimonio ereditario, ma a monte l’accertamento della qualità di eredi legittime e della decadenza del coniuge. Tali accertamenti sono incompatibili con la pretesa qualità di unico erede fatta valere nel giudizio sospeso. La sentenza n. 4730 del 2020 non abilita a violare le preclusioni processuali e il giudicato, che copre il dedotto e il deducibile.

Il regolamento va però accolto per altra ragione, rilevabile d’ufficio. Il Tribunale ha applicato l’art. 295 c.p.c., ma il rapporto di continenza intercorreva tra un giudizio pendente in primo grado e uno pendente in secondo grado. Secondo le Sezioni Unite n. 21763 del 2021 e n. 10027 del 2012, la sospensione necessaria opera solo quando entrambe le cause pendano in primo grado; quando la pregiudicante è impugnata, è configurabile solo la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c..

Tale potere discrezionale esige una motivazione, non meramente apparente, sulla plausibile controvertibilità della sentenza impugnata, con confronto tra la decisione e le critiche mossele. Il Tribunale non ha spiegato perché, anziché condividere l’accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, abbia preferito attendere l’esito dell’appello. La sospensione si risolve così in esercizio immotivato di un potere, che da discrezionale diviene arbitrario. Il regolamento è accolto e si ordina la prosecuzione del giudizio; le spese del regolamento sono compensate per la dissonanza tra le ragioni dell’accoglimento e le prospettazioni delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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