Notifica via PEC della sentenza fallimentare e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. I n. 31170 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale della sentenza che ha rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, effettuata a mezzo posta elettronica certificata, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in Cassazione. La disciplina dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui la comunicazione del testo integrale del provvedimento non fa decorrere i termini di impugnazione, opera solo quando l’atto sia stato richiesto dalla parte e non incide sulle norme speciali che ancorano la decorrenza del termine alla mera conoscenza legale del provvedimento. Il meccanismo dell’art. 18 l.fall. trova fondamento nelle esigenze di celerità del procedimento fallimentare. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169/2007 si applicano immediatamente le disposizioni riformate, per il principio tempus regit actum, e la sospensione feriale non opera per le cause inerenti alla dichiarazione di fallimento.
Il Fatto
Una socia illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo proponeva opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società e dei soci. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1587/2023, confermava integralmente il rigetto. Avverso tale pronuncia la socia proponeva ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, concernenti l’assoggettabilità a fallimento della società, la legittimazione dei cessionari del credito e la prova presuntiva della perdurante qualità di socia. I controricorrenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via preliminare la tempestività del ricorso, assorbente rispetto a ogni altro profilo. La ricorrente assumeva di aver ricevuto la notifica della sentenza d’appello ad opera della controparte in data 8.8.2023. Tuttavia, dal controricorso risultava che la cancelleria della Corte d’Appello aveva comunicato la sentenza via PEC in data 19.7.2023, ai sensi dell’art. 18 l.fall.
Su questo punto la Corte richiama il principio già espresso in Cass. n. 23443 del 2019: la comunicazione del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo, effettuata dal cancelliere mediante PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Non vi osta il nuovo testo dell’art. 133, comma 2, cod. proc. civ., perché tale norma si applica solo quando la comunicazione sia compiuta su impulso di controparte e non incide sulle disposizioni speciali che collegano la decorrenza del termine alla mera comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria.
La Corte valorizza quindi il fondamento del meccanismo fallimentare: l’art. 18 l.fall. privilegia la conoscenza legale del provvedimento, assicurata dalla comunicazione integrale al pari della notificazione, in ragione delle esigenze di celerità che connotano il procedimento. Richiama in proposito Cass. n. 23575 del 2017.
Quanto alla successione delle leggi processuali, la Corte ribadisce che nei procedimenti fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169/2007 le nuove disposizioni si applicano immediatamente, ai sensi dell’art. 22 del medesimo decreto, per il principio tempus regit actum (richiamate Cass. n. 22545 del 2010, Cass. n. 23043 del 2009, Cass. n. 17273 del 2014).
Infine la Corte esclude che la sospensione feriale dei termini, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, possa incidere: essa non opera per le cause inerenti alla dichiarazione di fallimento, senza distinzione tra fasi e gradi (richiamate Cass. n. 24019 del 2020, Cass. n. 622 del 2016, Cass. n. 12625 del 2010). Il ricorso, notificato il 7.9.2023 a fronte della comunicazione del 19.7.2023, è dunque tardivo e va dichiarato inammissibile. La Corte conferma inoltre la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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