Prescrizione del credito e idoneità dell’atto interruttivo valutabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 8514 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, chiamato a decidere sull’eccezione di prescrizione, può valutare d’ufficio l’idoneità giuridica dell’atto già dedotto dalle parti a interrompere il termine ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., senza che ciò integri violazione del principio del contraddittorio. Il giudizio sull’attitudine interruttiva dell’atto costituisce parte integrante della questione di prescrizione già introdotta e può condurre a una pronuncia reiettiva ove l’atto non sia idoneo, anche per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte eccipiente. Non è configurabile la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. quando il ricorrente non denunci l’utilizzo di prove estranee agli atti, ma solo l’omesso esame di un documento. È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, proponga un apprezzamento di fatto alternativo a quello compiuto dai giudici di merito.
Il Fatto
Un imprenditore chiedeva il pagamento del saldo per lavori eseguiti fino al 1998 e per attività svolte negli anni successivi nei confronti di un committente. Il rapporto obbligatorio traeva origine da prestazioni eseguite nell’arco di più anni, per le quali il creditore aveva trasmesso un consuntivo di spesa e situazione contabile generale, datato 28.1.2008 e ricevuto dal debitore il 9.5.2008.
In primo grado era stata accolta la domanda di pagamento. La Corte d’Appello ha invece dichiarato prescritto il credito, rilevando che la citazione era stata notificata oltre il termine decennale e che il consuntivo non poteva qualificarsi come atto idoneo a interrompere la prescrizione, non contenendo una manifestazione di volontà di ottenere il soddisfacimento del credito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo, esaminato per primo, è stato dichiarato infondato. Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse deciso su una questione individuata d’ufficio, senza preventiva interlocuzione con le parti, in violazione degli artt. 183, comma 4, e 359 cod. proc. civ. La Corte di cassazione ha rilevato che il controricorrente aveva contestato fin dall’inizio l’inidoneità del consuntivo a interrompere la prescrizione, ma la sentenza impugnata non ha deciso su una questione di fatto o mista introdotta autonomamente dal giudice.
Il giudizio sull’attitudine giuridica dell’atto a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. è parte integrante della medesima questione già dedotta. La Corte ha sottolineato che la prescrizione e la sua interruzione possono essere valutate dal giudice anche d’ufficio, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti. La sentenza ha richiamato le Sezioni Unite n. 15661 del 2005 e la Sez. II n. 1149 del 2020, con cui si ammette che l’atto già allegato dalle parti possa essere ritenuto inidoneo per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte eccipiente.
Nel caso concreto, la Corte ha precisato che il giudice di merito non ha posto a fondamento della decisione alcun fatto nuovo: la discussione tra le parti si era incentrata esclusivamente sulla lettera del 9 maggio 2008 e contenente il consuntivo dei lavori. Ne deriva l’insussistenza di alcuna lesione del diritto di allegazione e di prova.
Il primo motivo è stato rigettato. Il ricorrente sosteneva che la clausola finale del consuntivo, relativa alle modalità di pagamento, esprimeva la volontà di ottenere il corrispettivo. La Corte ha osservato che il ricorrente non ha specificato in cosa consistesse l’errore del giudice di merito, il quale aveva valorizzato il rinvio a data da individuarsi, da cui emergeva che il credito, al momento, era inesigibile.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. Il ricorrente aveva invece lamentato l’omesso esame di un documento, senza indicare quando il suo contenuto era stato oggetto di discussione tra le parti e senza chiarirne la decisività, atteso che l’omesso esame di un elemento istruttorio non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Sezioni Unite n. 8053 del 2014).
Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché, al di là della formale deduzione di violazione di legge, prospettava un apprezzamento di fatto sulla presunta continuità tra lavori e attività, contrapposto all’accertamento del giudice di merito. La Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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