Cessione credito senza litisconsorzio necessario, reviviscenza tariffaria ex tunc (Cass. civ. Sez. 1 n. 23829 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito, anche pro soluto e anche se notificata o accettata dal debitore ceduto, non determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel giudizio di accertamento negativo promosso dal cedente, poiché il rapporto tra cedente e cessionario rimane autonomo e distinto da quello dedotto in giudizio. In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate, la tariffa è imposta ex lege ai sensi dell’art. 1339 c.c. e si inserisce automaticamente nel contratto, con la conseguenza che la temporanea sospensione delle tariffe ridotte, disposta in via cautelare, una volta definito il contenzioso amministrativo con esito favorevole all’Amministrazione, ne determina la reviviscenza ex tunc, senza che rilevi l’avvenuta esecuzione dei contratti annuali. La relativa pretesa restitutoria trova tuttavia limite nel carattere temporaneo dello sconto tariffario, limitato al triennio 2007-2009.
Il Fatto
Una società operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento negativo del credito di oltre trecentomila euro vantato dall’azienda sanitaria a titolo di ripetizione di somme corrisposte in esecuzione degli accordi contrattuali annuali. L’azienda sanitaria aveva comunicato alla struttura il decreto assessoriale che disponeva il ripristino, con effetto retroattivo, delle tariffe oggetto di sospensione cautelare, attivando il recupero delle somme corrispondenti allo sconto temporaneamente non applicato per gli anni 2008, 2009 e 2010.
Il Tribunale aveva integralmente rigettato la domanda della struttura sanitaria. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva dichiarato infondata la richiesta di restituzione limitatamente all’anno 2010, sulla base della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il decreto assessoriale limitatamente al periodo successivo al triennio 2007-2009. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la società, resiste l’azienda sanitaria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario rispetto all’impresa di factoring cessionaria dei crediti, confermando che il rapporto tra cedente e cessionario rimane autonomo e distinto da quello tra cessionario e debitore ceduto, non trattandosi di un rapporto giuridico sostanziale unico comune a più soggetti. Il giudizio di accertamento negativo del credito, promosso dalla struttura accreditata nei confronti dell’azienda sanitaria, non incide direttamente sulla posizione del cessionario, estraneo al rapporto di accreditamento.
Quanto al merito, la Corte ha dato continuità ai principi già enunciati in una serie di precedenti in materia di tariffe sanitarie siciliane, affermando che il meccanismo di integrazione tariffaria di cui all’art. 1339 c.c. opera ex lege, sussistendone i presupposti, con la conseguenza che la deduzione dell’ipotesi di sostituzione automatica di clausole non costituisce oggetto di un’eccezione in senso proprio. Il criterio tariffario imposto dalla legge opera al di là della presenza di un espresso richiamo nella fonte contrattuale e trova applicazione anche ai rapporti già eseguiti, trattandosi di contratti di durata stipulati quando le tariffe erano già vigenti, seppur temporaneamente sospese.
La Corte ha chiarito che il decreto assessoriale del 2013 non ha determinato un’applicazione retroattiva dello sconto tariffario, ma si è limitato a prendere atto del venir meno della sospensione del decreto del 2007 e della piena applicabilità ex tunc delle tariffe in esso contenute. La temporanea sospensione disposta nel 2008, condizionata all’esito del contenzioso amministrativo, ha cessato di produrre effetti con la reiezione dei ricorsi, con conseguente ripresa di pieno vigore dello sconto e del connesso diritto alla ripetizione delle maggiori somme erogate in pendenza della sospensiva.
Il diritto alla ripetizione trova tuttavia un limite intrinseco nel carattere transitorio della normativa nazionale, la cui efficacia non può superare il triennio 2007-2009. La Corte ha pertanto ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la fondatezza della pretesa restitutoria per i pagamenti effettuati nell’anno 2010, in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la legittimità del ripristino limitatamente al triennio.
Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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