Prescrizione danni appaltatore decorre dalla concreta azionabilità del diritto (Cass. civ. Sez. I n. 25488 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto pubblico, il termine di prescrizione del diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal momento in cui il diritto può essere concretamente fatto valere, e non dalla cessazione di efficacia del contratto. L’inerzia della stazione appaltante nella definizione della controversia non impedisce all’appaltatore di agire in sede giurisdizionale o arbitrale. Il richiamo all’art. 5 della legge n. 741/1981 è inconferente quando non ricorra l’ipotesi del ritardo nel collaudo dopo la redazione del conto finale. La legittimazione passiva relativa a un appalto articolato in più lotti, oggetto di un unico contratto, non può essere contestata in cassazione con rilievi di fatto non supportati dalla trascrizione delle clausole contrattuali.
Il Fatto
Nel 1986 una società appaltatrice stipulava con un’Università romana un contratto per lavori distinti in due lotti, il primo relativo a impianti tecnici di una clinica e il secondo a quelli dell’aula magna. Il secondo lotto, dopo il crollo dell’edificio destinato ad aula magna, veniva sospeso e ripreso più volte, ma mai completato.
Fallita la società, il curatore conveniva in giudizio l’Università per il risarcimento dei danni maturati dopo il 1993, quantificati in oltre 693 mila euro, oltre a ulteriori 200 mila euro. Il Tribunale dichiarava l’Università carente di legittimazione passiva e rigettava per intervenuta prescrizione la domanda verso l’Azienda ospedaliera chiamata in causa. La Corte d’appello di Roma confermava, ravvisando la legittimazione passiva dell’Azienda e la prescrizione dei crediti. Il curatore ricorreva per cassazione con due motivi; l’Azienda proponeva ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il ricorrente sosteneva che la prescrizione fosse stata erroneamente ancorata al verbale di ultimazione parziale dei lavori, poiché il contratto era ancora in essere, seppur sospeso, e l’art. 5 della legge n. 741/1981 attribuiva all’appaltatore una mera facoltà, non un obbligo di agire prima della risoluzione.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. L’appalto, concluso nel 1986, era disciplinato dalla legge n. 2248/1865, allegato F, dal d.P.R. n. 1063/1962 e dal r.d. n. 350/1895. In base all’art. 23 del r.d. n. 350/1895, l’appaltatore poteva dolersi della mancata ripresa dei lavori e dei danni da sospensione, promuovendo la risoluzione in via amministrativa e poi in sede giurisdizionale o arbitrale.
La mancata decisione amministrativa sulla controversia non impediva all’impresa di far valere le proprie pretese. Poiché il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto può essere azionato, la Corte ha escluso che il dies a quo coincidesse con la domanda di risoluzione del 2013.
Quanto all’art. 5 della legge n. 741/1981, la Corte ne ha rilevato l’inconferenza: la norma sanziona l’inerzia dell’amministrazione nelle operazioni di collaudo dopo la redazione del conto finale, ipotesi non ricorrente.
Sul secondo motivo, relativo alla legittimazione passiva per il solo lotto didattico, la Corte lo ha dichiarato inammissibile: il ricorrente ha contestato un accertamento di fatto senza invocare la violazione delle regole ermeneutiche degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. né trascrivere il contratto, come impone l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il rigetto del ricorso principale ha assorbito quello incidentale condizionato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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