Servitù di uso pubblico e doppia ratio decidendi non censurata (Cass. civ. Sez. II n. 12160 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura entrambe le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, poiché la mancata contestazione di una sola di esse, di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, rende la doglianza priva di idoneità a travolgere la pronuncia. In presenza di una doppia motivazione, il ricorrente ha l’onere di impugnarle entrambe a pena di inammissibilità. Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e del quando sia stato oggetto di discussione e della sua decisività; non integra il vizio la critica alla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, né l’omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque apprezzato. La servitù di uso pubblico costituisce diritto dal contenuto non predeterminato, funzionale al soddisfacimento di un’esigenza di carattere generale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale l’accertamento dell’inesistenza di un diritto di proprietà o di una servitù di uso pubblico in capo al Comune su una strada privata, rivendicandone l’appartenenza. L’Amministrazione aveva a sua volta sollecitato il riconoscimento dell’intervenuto acquisto del diritto di passaggio o la costituzione di una servitù coattiva, con declaratoria dell’esistenza di una servitù di uso pubblico.

Accertata l’esclusiva proprietà del sedime in capo al ricorrente, il giudice di primo grado aveva accolto la domanda riconvenzionale e dichiarato l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio in favore del Comune. La Corte d’appello, rigettata l’impugnazione principale e in parziale accoglimento di quella incidentale, aveva dichiarato l’esistenza di una servitù di uso pubblico sul tracciato, qualificando la servitù come apparente e ravvisandone la funzione di accesso sia all’impianto sportivo sia alla frazione limitrofa, con uso protrattosi oltre il ventennio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione su sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina con priorità logica i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, perché attaccano la ratio posta a base dell’accoglimento dell’appello incidentale, ossia il riconoscimento della servitù di uso pubblico. Il quarto motivo è inammissibile: la Corte distrettuale ha desunto l’idoneità della strada all’uso pubblico dall’istruttoria orale, che ne ha confermato il libero accesso pedonale e carraio sia verso il borgo limitrofo sia verso l’impianto sportivo. Poiché la decisione si fonda anche sulla destinazione della strada all’accesso al borgo, appare sterile ogni censura sulla regolarità amministrativa dell’impianto di motocross, e tale decisiva ratio non risulta contestata.

Il quinto motivo non ha ragion d’essere. Il ricorso stesso riferisce che in primo grado il convenuto aveva richiesto la costituzione di servitù di passaggio per usucapione ultraventennale e, in subordine, la declaratoria di esistenza di servitù di uso pubblico. La statuizione impugnata corrisponde a quanto richiesto nelle conclusioni ascritte alla parte appellata, e il riferimento al ventennio è stato correttamente fatto perché costituisce uno degli elementi da considerare nella servitù di uso pubblico per l’uso prolungato nel tempo. Rientra nelle prerogative del giudice di merito l’interpretazione della domanda.

Il sesto motivo è inammissibile. Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la decisività. Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Sez. II n. 27415 del 2018 escludono che l’omesso esame di elementi istruttori integri di per sé il vizio, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in considerazione. La valutazione delle prove, anche se si tratta di presunzioni, è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.

Il settimo motivo è inammissibile perché non coglie la doppia ratio decidendi: la Corte territoriale ha fondato l’accoglimento dell’appello incidentale sull’utilizzo della strada sia per l’accesso all’impianto sportivo sia per l’accesso al borgo limitrofo. La censura si rivolge al solo accesso alla pista, senza contestare l’altra ratio, mentre il ricorrente avrebbe dovuto impugnarle entrambe a pena di inammissibilità. Il rigetto assorbe le altre censure, relative all’acquisto per usucapione, tema marginale rispetto alla servitù di uso pubblico, diritto dal contenuto non predeterminato ma funzionale a un fine di pubblico interesse, di cui beneficia una collettività indistinta uti cives. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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