Dispensa dall’imputazione come negozio di ultima volontà revocabile dal donante (Cass. civ. Sez. II n. 3352 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione del donante secondo cui la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, anche quando sia contenuta nell’atto di donazione, costituisce negozio di ultima volontà e resta revocabile dal suo autore, senza che l’accettazione del donatario ne imponga la struttura bilaterale. La revoca della dispensa, al pari della dispensa stessa ex art. 564, secondo comma, cod. civ., deve essere espressa, con volontà desumibile con certezza dal contesto della disposizione. L’attribuzione per testamento della quota disponibile ad altro erede non annulla la precedente dispensa ai sensi dell’art. 682 cod. civ. quando le disposizioni siano di fatto compatibili, perché il valore della donazione con dispensa sia inferiore a quello della disponibile.
Il Fatto
Il giudizio ha a oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria relativa ai beni di due coniugi, previa riduzione delle donazioni e collazione. Il Tribunale di Napoli ha pronunciato la divisione tra tre coeredi, assegnando distinte unità immobiliari e ponendo a carico di due di essi conguagli in favore del terzo.
Uno dei coeredi ha proposto appello lamentando l’erroneo calcolo della propria quota, per la mancata attribuzione di una porzione di disponibile e per errori del consulente tecnico. In particolare ha sostenuto che in suo favore doveva riconoscersi parte della disponibile, corrispondente a un lastrico solare a lui pervenuto con atto di donazione in conto disponibile e con espressa dispensa dall’imputazione. La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello solo quanto alla quantificazione dei conguagli; per il resto ha ritenuto che la volontà espressa nella donazione fosse stata superata dai successivi testamenti, che attribuivano la disponibile alla figlia, con conseguente annullamento delle disposizioni incompatibili. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un’eccezione di rito del controricorrente, secondo cui la domanda relativa alla dispensa dall’imputazione, proposta per la prima volta in appello, sarebbe stata tardiva. L’eccezione è inammissibile: in mancanza di ricorso incidentale, la questione di ammissibilità dell’appello resta coperta dal giudicato implicito. I due indirizzi richiamati convergono nel ritenere che la questione processuale non esaminata dal giudice di secondo grado possa essere scrutinata in cassazione solo a fronte di uno specifico motivo che censuri l’error in procedendo, nella specie non proposto.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte rileva che per mero errore materiale la sentenza impugnata ha affermato che i donanti avevano inteso disporre della quota legittima, mentre in tutti gli altri passaggi ha dato atto che la donazione era stata eseguita in conto disponibile con dispensa dall’imputazione.
Il nucleo argomentativo riguarda la natura giuridica della dispensa. La dispensa dall’imputazione si aggiunge a quanto spetta al beneficiario a titolo di legittima e ne determina l’espansione, consentendo al legittimario di trattenere la donazione e di conseguire l’intera quota riservata, sottraendo la liberalità all’azione di riduzione. Pur contenuta nell’atto di donazione, la dispensa è destinata a produrre effetti dopo la morte del disponente e ha funzione mortis causa, distinta dal negozio tipicamente inter vivos. Da ciò la Corte desume l’autonomia del negozio, in continuità con Cass. Sez. 2 29-10-2015 n. 22097, e ne afferma la natura di atto unilaterale di ultima volontà, sempre revocabile ex art. 671 cod. civ.
La Corte esclude la tesi della struttura bilaterale, perché ritenere che l’accettazione del donatario investa anche la dispensa, rendendola irrevocabile unilateralmente, configurerebbe un patto successorio in violazione dell’art. 458 cod. civ. Erra allora la Corte d’appello nell’avere applicato l’art. 682 cod. civ.: la revoca della dispensa, come la dispensa stessa, deve essere espressa, con volontà certa e non desumibile per implicito, secondo Cass. Sez. 2 6-6-1983 n. 3852. Né sussiste incompatibilità materiale tra l’attribuzione testamentaria della disponibile alla figlia e la precedente dispensa a favore del figlio, poiché il valore di quest’ultima, inferiore alla disponibile, si limita a ridurne l’entità. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e comporta cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Nota della Redazione
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