Prescrizione del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria (Cass. civ. Sez. III n. 8690 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, si prescrive nel termine decennale che decorre dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. L’inadempimento dello Stato italiano all’obbligo di remunerare la formazione specialistica era chiaro, inequivoco e non dubitabile fin dal 29 gennaio 1982, sicché non è configurabile alcuna incertezza oggettiva idonea a differire il dies a quo della prescrizione. Non si impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poiché la questione non presenta profili di incertezza. La motivazione per relationem a un precedente di legittimità è consentita dall’art. 118 disp. att. c.p.c. e non integra il vizio di cui all’art. 132 c.p.c.
Il Fatto
Alcuni medici, dopo la laurea, si erano iscritti a scuole di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione. Nel 2013 hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva e parziale attuazione, da parte dell’Italia, delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata retribuzione dei frequentanti.
Il Tribunale ha rigettato le domande per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione. I soccombenti hanno proposto separati ricorsi per cassazione, cui l’amministrazione ha resistito con controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo con cui si censura l’individuazione dell’exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999. La doglianza sulla motivazione è manifestamente infondata: il giudice di appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, come consentito dall’art. 118 disp. att. c.p.c.
Nel merito, il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c., alla luce dell’orientamento consolidato secondo cui la prescrizione decorre dall’entrata in vigore della legge n. 370/1999. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 17619 del 2022 e numerosi precedenti conformi, compresa Sez. 3 n. 6606 del 2014.
Il principio non collide con l’orientamento della Corte di giustizia: lo Stato inadempiente può opporre l’eccezione di prescrizione se non fu il suo comportamento a causare la tardività del ricorso, e l’accertamento della violazione del diritto dell’Unione è ininfluente sul dies a quo quando la violazione è fuori di dubbio. Nella specie l’inadempimento era evidente, poiché il diritto alla retribuzione era chiaro dal 29 gennaio 1982 e il termine di attuazione spirava il 31 dicembre 1982.
La questione pregiudiziale è stata già sottoposta alla Corte, che ha escluso ogni incertezza. Gli ulteriori motivi, che prospettano la violazione dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 101 Cost. e dell’art. 324 c.p.c., sono inammissibili o assorbiti. Il motivo sulle spese è inammissibile, essendo la compensazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e contributo unificato aggravato.
Nota della Redazione
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