Collazione testamentaria ed eccedenza del donato: restituzione alla massa ereditaria (Cass. civ. Sez. II n. 17198 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La collazione disposta dal testatore a carico di tutti i legittimari costituisce un effetto legale della successione e non richiede, per la sua operatività, alcuna azione di riduzione per lesione di legittima. Il legittimario che abbia ricevuto in vita donazioni di valore superiore alla quota di riserva a lui riconosciuta dal testatore è tenuto a restituire alla massa ereditaria l’eccedenza, ai sensi dell’art. 724, secondo comma, cod. civ., affinché gli altri legittimari possano procedere al prelevamento ex art. 725 cod. civ. fino a concorrere al valore delle rispettive quote. Il piano di riparto che lasci al legittimario la piena proprietà dei beni donatigli per un valore eccedente la quota di riserva viola la volontà del testatore e l’obbligo di collazione, con conseguente nullità della statuizione per difetto di motivazione.

Il Fatto

All’apertura della successione di un de cuius, questi aveva lasciato con testamento pubblico l’intera quota disponibile a quattro nipoti, figli di due dei suoi figli, imponendo ai legittimari — il coniuge e i tre figli — l’obbligo di conferire quanto già ricevuto a titolo di liberalità, revocando ogni precedente dispensa dalla collazione.

Dopo una lunga vicenda giudiziaria, con plurimi gradi di merito e un primo passaggio in Cassazione, il Tribunale definiva la divisione con sentenza, escludendo dall’attribuzione di beni uno dei figli, che aveva ricevuto donazioni immobiliari di valore superiore alla quota di legittima. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza non definitiva, rigettava i primi due motivi dell’appello principale e l’appello incidentale di una coerede, accogliendo solo il terzo motivo relativo alla rinnovazione della CTU. Avverso tale pronuncia la coerede proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva con ricorso incidentale il figlio destinatario delle donazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei ricorsi per mancata riassunzione del giudizio di appello dopo l’interruzione, dichiarandola inammissibile. Il controricorrente aveva notificato controricorso solo avverso il ricorso incidentale e non poteva eccepire l’estinzione nei confronti della ricorrente principale; inoltre la pendenza del giudizio di legittimità preclude di considerare passata in giudicato la sentenza definitiva di primo grado.

Nel merito, i due motivi del ricorso incidentale sono respinti. Quanto al primo, i confini del giudicato — esplicito o implicito — vanno determinati tenendo conto del contenuto della sentenza non definitiva di primo grado e dei motivi di appello: la questione dell’operatività della collazione a favore dei nipoti istituiti eredi testamentari era già stata decisa e confermata, non essendo stati chiamati a succedere per rappresentazione ma in concorso coi genitori.

Quanto al secondo motivo, relativo agli immobili già oggetto di donazione ritenuti beni dotali, la Corte rileva che il ricorrente incidentale non contesta la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui, in base all’art. 190 cod. civ. nel testo previgente, legittimata a dolersi di eventuali nullità degli atti dispositivi di beni dotali era la sola coniuge, che nulla aveva contestato. Il motivo è quindi inammissibile per difetto di interesse.

È invece fondata la doglianza principale sulla mancata statuizione in ordine agli effetti della collazione. La Corte d’Appello non aveva considerato che, pur essendo stata disposta la collazione a carico di tutti i legittimari e pur risultando l’imputazione dei beni donati al figlio eccedente la sua quota di riserva alla data di apertura della successione, il piano di riparto non aveva disposto la restituzione in denaro di tale eccedenza alla massa ereditaria.

Tale restituzione, precisa la Corte, costituisce un effetto legale della collazione imposta dal testatore e non richiedeva alcuna azione di riduzione: il legittimario, avendo accettato l’eredità devoluta per testamento, era tenuto a subire gli effetti della collazione, che non intaccavano la quota a lui riservata per legge, unico limite alla sua operatività. La sentenza impugnata è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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