Conflitto d’ufficio inammissibile se mira alla tardività del rilievo (Cass. civ. Sez. III n. 18881 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., è esperibile dal giudice indicato come competente soltanto quando egli deduca la violazione di un criterio inderogabile di attribuzione della competenza, ovverosia quello verticale della materia o quello orizzontale per territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ.. Non è invece consentito al giudice ad quem sollevare conflitto per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell’eccezione o del rilievo d’ufficio dell’incompetenza. In tal caso, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo resta ormai preclusa e estranea al potere di elevazione del conflitto. La declaratoria di incompetenza per ragioni di materia o per territorio inderogabile, ove non impugnata con regolamento necessario, rende definitivamente radicata la competenza del giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta.
Il Fatto
Un attore, premesso di essere stato illecitamente privato per quasi due anni del compossesso di un box e dei beni mobili ivi contenuti, con perdita definitiva di questi ultimi, ha convenuto due convenuti davanti al Giudice di pace, chiedendo il risarcimento dei danni per la perdita dei beni e per la protratta privazione del compossesso dell’immobile.
Il Giudice di pace, accogliendo l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dal convenuto costituito, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Nola, sul rilievo che il valore della causa eccedesse il limite della propria competenza. Riassunta la causa davanti al Tribunale, quest’ultimo ha formulato istanza di regolamento di competenza d’ufficio, osservando che l’incompetenza per materia del Giudice di pace era stata tardivamente eccepita e rilevata. Il Pubblico Ministero ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Giudice di pace.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il conflitto sollevato dal Tribunale di Nola. In via preliminare osserva che, pur avendo il giudice remittente evocato il criterio del valore, il criterio verticale effettivamente in rilievo è quello della materia, poiché la domanda aveva ad oggetto anche il risarcimento del danno da privazione del possesso.
Sotto questo profilo il regolamento d’ufficio sarebbe stato ammissibile, perché ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. può essere richiesto quando, al di là della qualificazione operata dal giudice declinante, la declaratoria di incompetenza avvenga oggettivamente per ragione di materia o per territorio inderogabile. La regola trova ratio nel fondamento stesso dell’istituto, posto a presidio dei criteri inderogabili di attribuzione della competenza.
Sotto un diverso profilo, tuttavia, l’individuazione di tale fondamento induce a escludere l’ammissibilità del conflitto. La giurisprudenza della Corte ha superato il tradizionale orientamento che distingueva la violazione dei criteri di competenza dall’error in procedendo sulle norme relative al rilievo dell’eccezione, ritenendo che tra le questioni di competenza rientri anche la corretta applicazione dell’art. 38 cod. proc. civ..
Tale rilievo, autorizzato dal tenore dell’art. 38 cod. proc. civ. con riguardo al regolamento di parte, non è però estensibile al regolamento d’ufficio. Quest’ultimo, diversamente dal primo, non costituisce un mezzo di impugnazione per rimediare agli errori in procedendo contenuti nel provvedimento che decide sulle questioni di competenza, né consente al giudice ad quem di sostituirsi alla Corte per dichiarare la tardività dell’eccezione o del rilievo.
Il giudice ad quem è dunque legittimato a elevare il conflitto solo quando deduca la violazione di un criterio inderogabile. Nella specie il Tribunale ha agito non per far valere tale violazione, ma per sindacare la tardiva formulazione dell’eccezione e il conseguente tardivo rilievo del Giudice di pace. Il regolamento è pertanto inammissibile e resta radicata la competenza del Tribunale di Nola, dinanzi al quale le parti sono rimesse per la riassunzione nel termine di tre mesi dalla pubblicazione.
Nota della Redazione
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