Prescrizione del danno da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 4279 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie che imponevano la remunerazione dei medici frequentanti le scuole di specializzazione, la qualità di dipendente del servizio sanitario nazionale degli attori non incide sull’exordium praescriptionis. Il danno si assume patito durante il corso di specializzazione e, dunque, prima della costituzione di qualsiasi rapporto di lavoro. La denuncia di un preteso omesso esame di una controeccezione, prospettata ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile, dovendo quel vizio dedursi come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.. La motivazione per relationem ai precedenti di legittimità soddisfa l’obbligo di cui all’art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ..

Il Fatto

Nel 2016 alcuni medici, già iscritti a scuole di specializzazione e rimasti privi di retribuzione durante la frequenza, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e tre Ministeri. Dedussero che le direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di corrispondere un’adeguata retribuzione ai frequentanti, e che l’Italia vi aveva dato tardiva e parziale attuazione con la legge n. 257/1991. Chiesero la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettò le domande per prescrizione del diritto. La Corte d’appello di Roma confermò la decisione. I soccombenti ricorsero per Cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si assume omesso l’esame di un fatto decisivo: la qualità di medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, da cui si vorrebbe desumere l’imprescrittibilità del credito o, in subordine, il decorso della prescrizione solo dal pensionamento. Il motivo è dichiarato inammissibile: il vizio è prospettato come omesso esame di un fatto, mentre la dedotta omessa pronuncia su una controeccezione avrebbe dovuto essere denunciata come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

Anche riqualificato il motivo, la censura resta infondata. La Corte d’appello ha esaminato la questione, sia pure in modo implicito, richiamando l’orientamento delle sentenze nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011. Il Collegio osserva inoltre che la censura presuppone un fatto privo di rilievo: la sola amministrazione la cui posizione è ancora sub iudice non è datrice di lavoro dei ricorrenti, essendo le altre estromesse con statuizione coperta da giudicato. E il danno dedotto in causa è quello patito durante la specializzazione, anteriormente a ogni rapporto di lavoro.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione sull’eccezione di prescrizione. La Corte lo reputa manifestamente infondato: la motivazione per relationem ai precedenti di legittimità è sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale, ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. cod. proc. civ.. Il terzo motivo è inammissibile, perché censura una statuizione che non si rinviene nella sentenza impugnata, rimasta assorbita dal rigetto per prescrizione.

Il quarto e il quinto motivo riguardano la regolazione delle spese. Nessun appello incidentale fu proposto dall’Avvocatura, che si limitò a riproporre ex art. 346 cod. proc. civ. l’eccezione di giudicato. Nel cumulo soggettivo il valore della causa si determina dalla domanda di valore più elevato, con sommatoria di rivalutazione e interessi al capitale ai sensi dell’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.. Corretta è poi la condanna in solido, trattandosi di questione di prescrizione unica e comune a tutti gli appellanti, con applicazione dell’art. 97 cod. proc. civ..

Il ricorso è rigettato. La manifesta infondatezza e l’insostenibilità delle tesi, unite alla totale pretermissione della giurisprudenza consolidata, giustificano la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre all’onere del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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