Estinzione per mancata istanza di decisione e contraddittorietà motivazionale sulla prescrizione del medico specializzando (Cass. civ. Sez. 3 n. 18799 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata presentazione dell’istanza di decisione, prevista dall’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., a seguito della comunicazione della proposta di definizione del giudizio, determina la rinuncia implicita al ricorso e l’estinzione del procedimento di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ed esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La proposizione di un’ulteriore impugnazione contro la stessa sentenza, successiva alla proposta, impone la trattazione congiunta dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., rendendo necessario un provvedimento collegiale. È affetta da vizio di logicità la sentenza che, individuato il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno in una data successiva all’instaurazione del giudizio di primo grado, dichiari comunque tale diritto già estinto al momento della proposizione della domanda.
Il Fatto
Alcuni medici, che avevano frequentato corsi di specializzazione tra il 1981 e il 1995, agirono in giudizio contro le amministrazioni statali per ottenere la remunerazione prevista dalle direttive comunitarie o, in via subordinata, il risarcimento del danno per la loro mancata attuazione. Il Tribunale di Roma rigettò le domande per intervenuta prescrizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello di Roma, che individuò il dies a quo nella data di entrata in vigore della legge n. 370/1999.
Avverso tale sentenza furono proposti tre distinti ricorsi per cassazione: un ricorso principale, un ricorso successivo e un ulteriore ricorso successivo. La Corte, dopo la formulazione della proposta di definizione, riunì i ricorsi per la trattazione congiunta.
La Motivazione della Corte
Con riferimento ai primi due ricorsi, la Cassazione ha rilevato che, a seguito della comunicazione della proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., non era stata presentata l’istanza di decisione. Tale mancanza determina la rinuncia implicita al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio, non essendo possibile provvedere con decreto presidenziale ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. a causa della proposizione sopravvenuta di un terzo ricorso, che imponeva la trattazione congiunta.
Per la liquidazione delle spese, la Corte ha individuato il valore della causa nel petitum più elevato, applicando i criteri del d.m. n. 55/2014. La natura stereotipata delle questioni ha giustificato una liquidazione prossima al minimo, aumentata per il numero dei soccombenti e infine compensata per due terzi, con condanna delle residue somme alle parti rinuncianti.
Quanto al terzo ricorso, la Corte ne ha dichiarato l’ammissibilità, applicando il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ., non essendo state notificate al ricorrente le altre impugnazioni. Nel merito, ha accolto il motivo di ricorso che denunciava la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di appello, dopo aver rilevato l’interruzione della prescrizione con atto di messa in mora del 2009, aveva dichiarato il diritto prescritto alla data del 31 dicembre 2016, in applicazione del nuovo termine quinquennale introdotto dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011, nonostante il giudizio di primo grado fosse stato instaurato già il 21 marzo 2013. Tale motivazione è intrinsecamente contraddittoria, poiché afferma l’estinzione del diritto in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale.
La contraddittorietà motivazionale ha comportato la cassazione della sentenza limitatamente alla posizione del terzo ricorrente, con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 335 c.p.c. – Riunione delle impugnazioni separate
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 391 c.p.c. – Pronuncia sulla rinuncia