Il difetto di prova del danno rende inammissibili le censure sull’esonero di responsabilità (Cass. civ. Sez. 1 n. 21674 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica e che l’impossibilità o la rilevante difficoltà della stima esatta siano oggettive ed incolpevoli. I libri contabili dell’imprenditore non fanno prova a favore del curatore del fallimento, che agisce non in via successoria ma quale organo della procedura. I mezzi istruttori ex artt. 118 e 119 c.p.c. sono strumenti residuali, il cui mancato esercizio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. Qualora la decisione sia sorretta da una pluralità di autonome rationes decidendi, la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.

Il Fatto

A seguito di un incendio in un centro commerciale, la società conduttrice di alcuni locali proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento della proprietaria per danni indiretti, quantificati in oltre seicentomila euro sulla base di una perizia di parte. Il giudice delegato rigettava la domanda e il Tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., confermava il diniego, ritenendo valida la clausola contrattuale di esonero di responsabilità e, comunque, non provato il danno lamentato. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione sulla base di dodici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato prioritariamente i motivi dal ottavo all’undicesimo, che investivano il profilo decisorio della mancata prova del danno. L’ottavo e il nono motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, pur invocando formalmente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miravano a una rivalutazione del merito. La violazione dell’art. 115 c.p.c. rileva solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale. Il mancato esame dei bilanci prodotti non è decisivo, atteso che l’art. 2710 c.c. non trova applicazione nei confronti del curatore quando agisce nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 4213 del 2013.

Quanto alla richiesta di ispezione disattesa dal Tribunale, la Corte ha ricordato che il mezzo di cui agli artt. 118 e 119 c.p.c. costituisce uno strumento istruttorio residuale che non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio e che il suo mancato esercizio, essendo espressione di una facoltà discrezionale, non può formare oggetto di ricorso per cassazione. Il decimo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art. 1226 c.c., avendo accertato l’insussistenza della dimostrazione stessa dell’an debeatur, non essendo quindi possibile alcuna liquidazione equitativa.

L’undicesimo motivo è stato invece rigettato in quanto infondato. La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e il suo diniego può essere implicitamente desumibile dalla valutazione del quadro probatorio. Il Tribunale aveva correttamente definito la richiesta di C.T.U. come esplorativa, essendo la causa già documentalmente istruita.

L’accertata inammissibilità dei motivi sulla prova del danno ha reso inammissibili i motivi dal primo al settimo, concernenti la distinta e autonoma ratio decidendi relativa alla validità della clausola di esonero di responsabilità e alla stessa responsabilità della società nel sinistro. Poiché la decisione impugnata era sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a giustificare il rigetto, l’omessa o infruttuosa impugnazione di una di esse rende prive di interesse le censure relative alle altre. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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