Spese di lite tributarie e ultrapetizione sul capo non appellato (Cass. civ. Sez. V n. 5319 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, alla parte pubblica vittoriosa assistita in giudizio da propri funzionari o dipendenti spetta la liquidazione delle spese, da effettuarsi mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi. Il giudice di appello non può porre a carico dell’appellante soccombente le spese del primo grado, già compensate, in difetto di un gravame incidentale dell’Ufficio sul punto, incorrendo altrimenti nel vizio di ultrapetizione. Il motivo di ricorso che rinvii ad atti o documenti del merito è inammissibile per difetto di autosufficienza quando non indichi i documenti o gli atti su cui si fonda, non ne riassuma il contenuto o non trascriva i passaggi essenziali, né fornisca un riferimento idoneo a identificare la fase del processo in cui siano stati prodotti.
Il Fatto
All’esito di una verifica fiscale nei confronti di una società operante nella ristorazione, l’Agenzia delle entrate accertava maggiori ricavi per un anno di imposta e notificava alla società, ai fini IRES, IVA e IRAP, e ai due soci, titolari ciascuno del cinquanta per cento delle quote, i relativi avvisi di accertamento, imputando loro il maggior reddito ai fini IRPEF.
La società e i soci impugnavano gli atti con tre distinti ricorsi, riuniti e rigettati dalla Commissione tributaria provinciale, che compensava le spese. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello e condannava i contribuenti al pagamento di una somma a titolo di spese per entrambi i gradi di giudizio. I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi; l’Ufficio resisteva eccependo l’inammissibilità dei primi due.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui i contribuenti denunciavano la mancata pronuncia sull’erroneo ricorso al metodo induttivo, è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza. I ricorrenti non hanno indicato in quale fase dei gradi di merito avrebbero eccepito l’erronea applicazione del metodo. La Corte ricostruisce l’art. 366, comma 1, cod. proc. civ., richiamando la funzione dell’onere di specificazione: dalla sola lettura dell’atto il giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere le critiche rivolte alla pronuncia di merito.
Sul punto la Corte ripercorre l’evoluzione dell’istituto, dalla Cass. n. 5656 del 1986 fino alle Sezioni Unite n. 8077 del 2012 e Sezioni Unite n. 22726 del 2011, e richiama la giurisprudenza europea che ha riconosciuto la compatibilità del requisito con l’art. 6, § 1, CEDU, purché non si trasmodi in un formalismo eccessivo: la Corte di Strasburgo, con la sentenza Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, ha ritenuto che il principio di autosufficienza persegua lo scopo legittimo di agevolare la comprensione della causa e di garantire la nomofilachia. La riforma Cartabia ha poi aggravato l’onere, con l’art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149/2022, applicabile ai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023.
Il secondo motivo, rubricato come omesso esame, è inammissibile se ricondotto all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., poiché l’oggetto dell’omissione contestata non integra un fatto. È invece infondato se ricondotto alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR ampiamente motivato sulle censure relative al campione, ai passaggi ricostruttivi e ai margini di sfrido.
Il terzo motivo è solo in parte fondato. La prima censura, relativa alla condanna alle spese in favore dell’Ufficio assistito da propri funzionari, è priva di pregio: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui alla parte pubblica vittoriosa spetta la liquidazione delle spese, con riduzione del venti per cento dei compensi, come conferma l’art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546 del 1992. Coglie invece nel segno la seconda censura: la CTR è incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo liquidato una somma per entrambi i gradi a fronte della compensazione delle spese di primo grado e in assenza di gravame incidentale dell’Ufficio. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la sola liquidazione delle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.