Prescrizione dei reati del 2017-2019: quale regola si applica (Corte cost. n. 38/2026)
La decisione. Con la sentenza n. 38 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sulle regole che stabiliscono a quali fatti si applicano le riforme della prescrizione del 2019 e del 2021. Resta quindi valida l’interpretazione delle Sezioni unite penali della Corte di cassazione, secondo cui ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
Il caso. Un imputato era stato condannato in primo grado per un’insolvenza fraudolenta commessa, secondo l’accusa, il 22 e il 23 agosto 2017. In appello, davanti alla Corte d’appello di Lecce, la difesa sosteneva che il reato fosse ormai prescritto: dal fatto erano passati più di sette anni e sei mesi, cioè il termine ordinario. Il conto cambia se si aggiunge la sospensione di un anno e sei mesi prevista, dopo la sentenza di primo grado, dalla legge del 2017.
Il dubbio del giudice. In pochi anni si sono succedute tre leggi. Quella del 2017 aveva previsto due periodi di sospensione, ciascuno non superiore a un anno e sei mesi, dopo la condanna di primo grado e dopo quella di secondo grado. La legge n. 3 del 2019 li aveva sostituiti con un blocco sostanzialmente definitivo della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. La legge n. 134 del 2021 ha abrogato quella norma e ha introdotto l’articolo 161-bis del codice penale, che fa cessare la prescrizione con la sentenza di primo grado. Secondo la Corte d’appello, l’abrogazione del 2021 avrebbe cancellato ogni sospensione anche per i fatti del periodo 2017-2019, e leggere le leggi in modo diverso significherebbe creare per via interpretativa una regola sfavorevole all’imputato, contro gli articoli 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.
La legalità penale. La Corte ricorda che la prescrizione è istituto di diritto sostanziale ed è coperta dalla garanzia di legalità penale: il giudice non può dare a una norma un significato che il testo non consente. La legge del 2021, però, non dice nulla su quali fatti debbano essere raggiunti dalle nuove regole sulla prescrizione. Se un testo su questo punto non esiste, non c’è nemmeno un testo che le Sezioni unite possano avere forzato. La Corte aggiunge che l’abrogazione di una norma non la fa sparire dall’ordinamento: in diritto penale la norma abrogata continua di regola ad applicarsi ai fatti commessi quando era in vigore, se è più favorevole di quella che l’ha sostituita.
La legge più favorevole. La seconda censura riguardava la regola per cui la legge penale successiva più favorevole si applica anche ai fatti precedenti. La Corte risponde che la riforma del 2021 non è più favorevole. Il confronto non si fa tra singole disposizioni, ma tra le discipline nel loro insieme, guardando al risultato pratico. Quella legge ha eliminato la sospensione senza limiti di tempo, ma ha introdotto la cessazione della prescrizione: in entrambi i casi il termine si arresta, di regola in modo definitivo, dopo la sentenza di primo grado. È un esito peggiore rispetto al 2017, che prevedeva solo un anno e mezzo di sospensione per ciascun grado. Neppure l’improcedibilità per durata eccessiva dell’appello o del ricorso in cassazione riequilibra il confronto, perché si applica solo ai reati commessi dal 1° gennaio 2020.
Cosa cambia in pratica. Per chi è imputato di un reato commesso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 il calcolo resta quello della legge del 2017: al termine ordinario possono aggiungersi fino a un anno e sei mesi dopo la condanna di primo grado e altrettanti dopo quella di secondo grado. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 valgono invece la cessazione della prescrizione e i termini di improcedibilità delle impugnazioni. La sentenza non cambia le norme: conferma che la lettura oggi seguita dai giudici non è in contrasto con la Costituzione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/38