Ricorsi contro l’elenco ISTAT: torna tutto alla Corte dei conti (Corte cost. n. 39/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 23-quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. Quella norma aveva spezzato in due il controllo giudiziario sull’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche: una parte alla Corte dei conti, il resto al giudice amministrativo. Dopo questa decisione il controllo torna tutto alla Corte dei conti.
Di cosa si tratta. Ogni anno l’ISTAT pubblica nella Gazzetta Ufficiale un elenco degli enti che vengono considerati amministrazioni pubbliche. L’elenco nasce da regole europee di statistica, oggi contenute nel regolamento (UE) n. 549/2013, il cosiddetto SEC 2010. Non conta la forma giuridica: nell’elenco possono finire anche società per azioni, se non operano davvero come imprese di mercato e sono controllate da un soggetto pubblico. Chi è inserito nell’elenco deve rispettare le regole sull’equilibrio dei bilanci, sulla sostenibilità del debito e sul contenimento della spesa pubblica. L’elenco vale un anno e viene rifatto ogni anno, perché si basa su situazioni di fatto che cambiano.
Il caso. Alcuni enti inseriti nell’elenco ne hanno chiesto l’annullamento davanti alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale composizione. Dal 2013 la legge affidava proprio a quel giudice, in un unico grado, i ricorsi contro l’elenco ISTAT. Nel 2020 la norma poi censurata ha ridotto quella competenza «ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica». La Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 30220 del 2024 ha interpretato la modifica nel senso che tutto il resto è tornato al giudice amministrativo, il quale può annullare l’inserimento nell’elenco.
Il dubbio del giudice. La Corte dei conti ha sollevato sei questioni di legittimità costituzionale. Il punto pratico era semplice: se le questioni fossero state respinte, quei giudici avrebbero dovuto dichiarare di non avere giurisdizione e rimandare le parti altrove. Il contrasto principale veniva individuato con l’articolo 3 della Costituzione: dividere la stessa vicenda tra due giudici diversi produrrebbe risultati irragionevoli.
La decisione. La Corte ha accolto proprio questa censura, per manifesto difetto di razionalità interna della norma. Il ragionamento parte dalla durata annuale dell’elenco. Con il vecchio sistema un solo giudice, in un solo grado, decideva sia se l’inserimento fosse corretto sia se si applicassero le regole di contenimento della spesa: una risposta unica e in tempi compatibili con l’anno di riferimento. Con la divisione, invece, il ricorso contro l’elenco va al tribunale amministrativo del luogo dove ha sede l’ente, con il rischio di orientamenti diversi sul territorio e con tempi molto più lunghi. In più i due giudici finiscono per valutare la stessa cosa, cioè se quell’ente sia o no un’amministrazione pubblica secondo le regole europee: il giudice amministrativo per decidere il ricorso, quello contabile per verificare il presupposto delle norme sulla spesa. Da qui la possibilità di decisioni definitive contrastanti. La Corte osserva che nessun interesse pubblico giustifica un assetto simile e richiama la certezza del diritto come «pietra d’angolo del sistema di tutele giurisdizionali in uno Stato di diritto».
Per rimettere ordine, secondo la Corte, occorre riportare alla giurisdizione contabile anche il controllo sulla correttezza della ricognizione fatta dall’ISTAT, con il potere di annullare l’inserimento di un soggetto che non abbia le caratteristiche di amministrazione pubblica. Gli altri parametri costituzionali invocati sono stati assorbiti. Le questioni sul comma 1 dello stesso articolo, che indicava per legge alcuni enti, sono state invece dichiarate inammissibili.
Cosa cambia in pratica. Un ente che si ritiene inserito a torto nell’elenco ISTAT non deve più presentare due ricorsi a due giudici diversi. Si rivolge alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, in un unico grado, e quel giudice può annullare l’inserimento e decidere anche sull’applicazione delle regole di contenimento della spesa. La decisione non riguarda i rapporti tra privati, ma interessa direttamente le società e gli enti che ogni anno si trovano in quell’elenco, con i vincoli di bilancio e di spesa che ne derivano.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/39