Pena accessoria e continuazione: rileva la pena base del reato più grave (Cass. pen. Sez. 2 n. 7984 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario far riferimento alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall’aumento per la continuazione. Ne consegue che, qualora la pena base per il reato più grave sia inferiore a tre anni di reclusione, non può applicarsi la sanzione accessoria della durata di anni cinque prevista dall’art. 29, comma 1, cod. pen., dovendosi invece escludere l’operatività dell’interdizione perpetua, che presuppone una condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni. La regola si fonda sul dato testuale dell’art. 37 cod. pen., che collega la durata della pena accessoria a quella della pena principale inflitta per la violazione più grave.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio aveva condannato il ricorrente alla pena complessiva di anni cinque di reclusione per i reati di concorso in usura aggravata, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell’art. 29 cod. pen. La Corte di Appello di Milano, in sede di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio, esclusi alcuni reati per depenalizzazione e prescrizione, pervenendo a una pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione, ma aveva confermato l’interdizione perpetua.
Avverso tale decisione la difesa dell’imputato ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 29 cod. pen. in relazione alla durata della pena accessoria, atteso che la pena finale era scesa sotto la soglia dei cinque anni e che la pena base per il reato più grave era inferiore ai tre anni di reclusione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito la questione, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia di determinazione della durata delle pene accessorie in caso di reato continuato. Da un lato, un indirizzo ritiene che la durata della pena accessoria vada commisurata all’intera pena principale inflitta con la condanna, comprensiva dell’aumento per la continuazione, con l’eccezione dell’ipotesi di continuazione fra reati omogenei. Dall’altro, l’orientamento maggioritario, cui la Corte ha dichiarato di aderire, stabilisce che si debba fare riferimento alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave.
Il Collegio ha quindi applicato il principio al caso di specie, osservando che la pena base per il reato più grave tra quelli ritenuti in continuazione era stata determinata in anni due di reclusione, aumentata poi per l’aggravante ad anni due e mesi otto. Tale pena, essendo inferiore a tre anni, non avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, né tantomeno quella perpetua, che richiede una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
Alla luce di ciò, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, disponendone l’eliminazione. La decisione si fonda sul disposto dell’art. 29, comma 1, cod. pen. e sul criterio di commisurazione delle pene accessorie stabilito dall’art. 37 cod. pen., con particolare riguardo alla pena principale inflitta per la violazione più grave e non al cumulo derivante dalla continuazione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 29 c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
- Art. 37 c.p. – Pene accessorie temporanee: durata
- Art. 599-bis c.p.p. – Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello