Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 13011 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una mera rivalutazione dei dati di merito è inammissibile, non instaurandosi con l’impugnazione un terzo grado di giudizio. Il vizio di motivazione deve emergere dalla sentenza in sé, quasi astraendone dall’oggetto, secondo regole rigorose di deduzione. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

Il Fatto

La vicenda giunge all’esame della Suprema Corte a seguito del ricorso proposto dal condannato avverso la sentenza emessa dalla Corte Appello di Ancona in data 11/06/2024. Il ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado, presentando anche memoria, dolendosi in particolare del diniego della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, della contestata applicazione della recidiva, della mancata concessione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso si fonda su censure già proposte nel gravame di merito, che il giudice di appello aveva confutato con argomentazioni ritenute esaustive. La questione approda così in cassazione per la verifica dei profili di violazione di legge e di vizio di motivazione dedotti dal ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo al diniego della fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. I giudici di merito ne avevano illustrato congruamente le ragioni, soffermandosi sugli incassi, sulle modalità, sull’insistenza a favorire acquisti, sulla facilità di approvvigionamento e sull’accortezza della condotta. Non emerge alcuna motivazione manifestamente viziata sul piano logico, cosicché alla decisione si contrappone solo una mera rivalutazione del tema.

Analoghe considerazioni valgono per la contestata applicazione della recidiva. Si tratta di profilo di gravame già proposto e confutato con coerenza, cui si oppone una censura riproposta priva di novità, rispetto a quanto già dedotto e contrastato in motivazione.

Sul punto delle attenuanti generiche, la Corte rileva l’esclusione di elementi positivi, anche a fronte delle ragioni già argomentate sulla rilevanza dei precedenti e sulle modalità d’azione, da considerarsi nel quadro di una valutazione complessiva doverosa della sentenza. Il Collegio richiama l’indirizzo per cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., che non rende più sufficiente il solo stato di incensuratezza. Viene richiamato il precedente Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017.

Quanto alle critiche in punto di pena, le argomentazioni dei giudici risultano coerenti e corrette, opponendosi ad esse solo una mera rivalutazione di dati. La Corte ricorda che con il ricorso in cassazione non si instaura un terzo grado di merito e che l’attenzione non si focalizza sul processo, ma sulla sentenza. Il fuoco dell’impugnazione attiene ai vizi di violazione di legge, che presuppongono dati inequivoci, o ai vizi di motivazione, che devono emergere dalla sentenza in sé, secondo regole rigorose, per dedurre il travisamento della prova.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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