Prescrizione distinta per interessi e sanzioni nel credito tributario (Cass. civ. Sez. V n. 19056 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel credito tributario il termine di prescrizione dell’obbligazione principale non si estende automaticamente agli accessori. Gli interessi si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., perché una volta sorti acquistano autonomia rispetto all’obbligazione principale. Le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrivono parimenti in cinque anni ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, salvo che la definitività derivi da un giudicato, nel qual caso opera il termine decennale dell’art. 2953 cod. civ. Il principio di unitarietà del termine di prescrizione del credito tributario opera solo quando la pretesa è assistita da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla contribuente una intimazione di pagamento relativa a dieci cartelle di pagamento, per crediti di varia natura, tra cui T.A.R.S.U. e tasse automobilistiche. La contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendo la nullità delle notificazioni e la prescrizione delle pretese.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando prescritti i crediti relativi a T.A.R.S.U. e tasse automobilistiche. La contribuente appellava la decisione, lamentando il mancato riconoscimento del termine quinquennale per i crediti erariali e della prescrizione breve per interessi e sanzioni. L’agente della riscossione spiegava appello incidentale. La CTR della Campania accoglieva in parte l’appello principale, dichiarando prescritti i crediti per interessi e sanzioni, e rigettava l’appello incidentale. Avverso tale sentenza l’agente ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.lgs. n. 472/1997, 14 disp. prel. cod. civ., 2946 e 2948 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorrente sosteneva che allo stesso credito tributario non potessero applicarsi termini di prescrizione differenziati e che dovesse valere il termine decennale ordinario dell’art. 2946 cod. civ. per l’obbligazione principale.
La Corte giudica il motivo infondato. Quanto agli interessi, il Collegio richiama il principio nomofilattico per cui essi si pongono in rapporto di accessorietà rispetto all’obbligazione tributaria solo nel momento genetico; una volta sorti, acquistano autonomia e si uniformano al termine quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde dalla tipologia degli interessi e dalla natura dell’obbligazione principale (Cass. n. 2095 del 2023).
Quanto alle sanzioni, la Corte osserva che l’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 stabilisce espressamente che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni. Il Collegio distingue nettamente due ipotesi: se la definitività della sanzione deriva da sentenza passata in giudicato, opera il termine decennale dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina l’actio iudicati; se invece la definitività non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, come nel caso esaminato, vale il termine quinquennale dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997.
Il Collegio ribadisce che il termine entro cui deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria delle sanzioni non può che essere di tipo unitario, ma solo nell’ipotesi di esistenza del giudicato, richiamando sul punto Cass. n. 7486 del 2022, Cass. Sez. Un. n. 25790 del 2009, Cass. n. 5837 del 2011, Cass. n. 5577 del 2019 e Cass. n. 10549 del 2019.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio sono regolate secondo soccombenza e poste a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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