Fascicolo di parte in appello e principio di non dispersione della prova (Cass. civ. Sez. III n. 9008 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova comporta che il fatto storico rappresentato nel documento si ha per dimostrato nel processo e conserva efficacia anche nei gradi successivi, senza dipendere dalle scelte difensive della parte che lo aveva offerto in comunicazione. Ne deriva che il giudice di appello non può dichiarare inutilizzabile il documento già prodotto in primo grado per il solo fatto che il fascicolo di parte non sia più disponibile. Ove la parte interessata abbia allegato puntualmente il documento nell’atto di appello e la controparte non lo abbia offerto in comunicazione nel secondo grado, è quest’ultima a subire le conseguenze del proprio comportamento processuale. Il giudice di appello può altresì porre a fondamento della decisione il documento prodotto in formato cartaceo, apprezzandone il contenuto trascritto o indicato nella decisione impugnata, o ordinarne la produzione in copia o in originale.
Il Fatto
La Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, nella contumacia dell’appellata, aveva rigettato il gravame confermando il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti per il pagamento del corrispettivo di un’opera artistica.
La corte capitolina aveva respinto l’impugnazione sul rilievo che l’inutilizzabilità dei documenti contenuti nel fascicolo di primo grado della parte appellata non consentiva di scrutinare la fondatezza del gravame, richiamando il principio secondo cui il fascicolo di parte conserva una propria autonomia e non può essere allegato d’ufficio in secondo grado ove la parte non si sia costituita in appello.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omesso esame dell’atto di appello e la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.. Evidenzia che agli atti era presente il fascicolo di parte di primo grado dell’appellata, mai ritirato e trasmesso unitamente al fascicolo d’ufficio, e che ciò che rileva è la materiale disponibilità del fascicolo e il conseguente potere-dovere del giudice di riesaminarne i documenti.
La Corte accoglie il ricorso. Richiama il principio di non dispersione della prova, che opera anche per i documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo: il fatto storico in essi rappresentato costituisce fonte di conoscenza per il giudice e spiega un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, non potendo dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia offerti in comunicazione (Cass. Sez. U. n. 4835/2023).
Affinché il giudice di appello possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in primo grado, il documento può essergli sottoposto, ove non più disponibile nel fascicolo della parte, mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c., oppure il giudice può porre a fondamento della decisione il contenuto trascritto o indicato nella decisione impugnata, o ordinare la produzione dei documenti, eventualmente previo contraddittorio.
Ove la parte abbia compiuto nell’atto di appello la puntuale allegazione del documento e la controparte non lo abbia offerto in comunicazione nel secondo grado, sarà quest’ultima a subire le conseguenze del comportamento processuale. Il giudice, che ha il dovere di ricomporre una rappresentazione già acquisita al processo, può ritenere provato il fatto storico nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo.
Alla stregua di tale principio, già affermato da Cass. Sez. U. n. 3033/2013, il ricorso è fondato, poiché i documenti di cui si invocava l’esame risultavano agli atti, tanto che la stessa corte di merito ne aveva erroneamente affermato l’inutilizzabilità. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame uniformandosi al principio disatteso e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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