Detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti: basta la conoscibilità della frode (Cass. civ. Sez. V n. 9962 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesta la detrazione relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Tale prova può essere raggiunta anche in via presuntiva, attraverso elementi oggettivi e specifici, e non richiede la dimostrazione dell’effettivo coinvolgimento del cessionario nella frode: è sufficiente la conoscibilità dell’inserimento dell’operazione in un fenomeno criminoso, valutata secondo la diligenza massima esigibile dall’operatore accorto. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria estraneità. In materia di imposte sui redditi, la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti prevista dall’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 muove da presupposti diversi da quelli della detraibilità dell’IVA e non è invocabile per paralizzare la ripresa dell’imposta.

Il Fatto

La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio contestava a una associazione agricola l’indebita detrazione IVA su costi sostenuti per operazioni ritenute inesistenti, intercorse con una società poi risultata priva di sede, di organizzazione e di documentazione contabile. La contribuente impugnava gli atti e la CTP accoglieva il ricorso, valorizzando la perizia con cui si era documentata l’esecuzione dei lavori commissionati in appalto.

La CTR, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, rilevando molteplici indizi dell’assenza di un effettivo rapporto contrattuale e della sostanziale inesistenza del fornitore. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sul riparto dell’onere probatorio in materia di frode carosello, sull’omesso esame di fatti decisivi e sulla deducibilità dei costi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi per comunanza di censure e ritiene di esaminare per primo, per la sua dimensione processuale, il secondo, dichiarandolo inammissibile. Il ricorrente non allega alcun fatto storico che la CTR avrebbe omesso di esaminare, ma si duole della mera mancata condivisione delle argomentazioni difensive già accolte in primo grado.

Quanto al provvedimento di archiviazione nel procedimento penale, la Corte osserva che esso non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, secondo il principio costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità: i giudici di merito l’avevano avuto presente ma lo avevano ritenuto privo di efficacia dimostrativa a discarico.

Sul primo motivo, ritenuto infondato, la Corte ricostruisce il riparto degli oneri probatori in caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, richiamando la giurisprudenza unionale e interna. L’Amministrazione deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione dell’IVA, ma non anche la partecipazione all’evasione stessa. La prova può consistere in attendibili indizi, anche tratti da indagini penali, idonei a integrare una presunzione semplice, in conformità all’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.

Alla luce di tale riparto, cade l’obiezione della contribuente circa l’asserita mancata prova della connivenza: l’Ufficio ha presuntivamente dimostrato la sostanziale inesistenza del fornitore e la totale mancanza di organizzazione e beni strumentali necessari all’esecuzione dell’appalto, elementi di cui l’associazione non poteva non avvedersi salva prova contraria. Su tale base la detrazione resta legittimamente negata.

Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte ribadisce che il diritto alla detrazione IVA, fondato sul principio di neutralità dell’imposta, muove da presupposti diversi da quelli della deducibilità dei costi di impresa. L’insegnamento invocato dalla ricorrente riguarda le sole riprese in materia di imposte sui redditi e non incide sulla detraibilità dell’IVA; la stessa ricorrente ha del resto qualificato in fatto la contestazione come indebita detrazione dell’imposta. Il ricorso è pertanto rigettato integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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