Trasformazione del rito d’appello non comunicata: nullità assoluta (Cass. pen. Sez. V n. 24876 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, quando il decreto di citazione sia stato emesso ai sensi dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, la celebrazione dell’udienza in forma partecipata in presenza del solo pubblico ministero — senza notificazione dell’avviso di trasformazione del rito al difensore e all’imputato, ex art. 598-bis, comma 2, seconda parte, cod. proc. pen. — integra una ipotesi di nullità assoluta ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. La trasformazione del rito richiede una richiesta di parte o una determinazione officiosa della corte, ma in ogni caso il relativo avviso deve essere comunicato e notificato, valendo come citazione per l’udienza in presenza. Non si configura alcuna nullità, invece, quando tutte le parti compargano e concludano oralmente.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 9 gennaio 2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell’imputato per i reati di cui all’art. 495 cod. pen. e all’art. 187, commi 1 e 1-quater, d.lgs. n. 285 del 1992.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge. L’udienza di appello si era tenuta in presenza del sostituto procuratore generale territoriale e di un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia, rimasto assente perché non avvisato della modalità orale di trattazione. Né la difesa né la Procura generale avevano richiesto la trattazione orale. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla disciplina dell’art. 598-bis cod. proc. pen., che prevede la trattazione dell’appello con contraddittorio cartolare, salva la richiesta dell’appellante, dell’imputato o del difensore, da presentarsi entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione. Il comma 2, seconda parte, consente alla corte di trasformare il rito cartolare in orale quando la richiesta è ammissibile; analoga trasformazione può derivare dalla decisione officiosa della corte per la rilevanza delle questioni sottoposte, ai sensi del comma 3. In entrambi i casi il provvedimento deve essere comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.
Il ricorrente deduce un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In tale ipotesi la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all’esame degli atti processuali, esame precluso solo quando sia denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), come affermato dalle Sezioni Unite n. 220092 del 31 ottobre 2001. Dall’esame degli atti non risulta alcuna istanza di trattazione orale, né una decisione officiosa in tal senso, né la notifica dell’avviso.
Dal verbale d’udienza emerge tuttavia che la stessa si tenne in presenza del pubblico ministero e del difensore nominato d’ufficio, in luogo dell’assente difensore di fiducia. La Corte richiama il diverso orientamento secondo cui, ove tutte le parti compargano e concludano oralmente a seguito della trasformazione del rito, non è integrata alcuna nullità per violazione del diritto di difesa (Sez. V n. 33065 del 05/06/2024, Rv. 286935-01).
Nel caso in esame, però, non vi è stata la comparizione di tutte le parti, ma solo della pubblica accusa: l’imputato e il suo difensore sono rimasti assenti perché non messi in condizione di partecipare. Si configura così una nullità assoluta ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., per omessa citazione dell’imputato e assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Nello stesso senso si è espressa Sez. V n. 14827 del 15/01/2026, Berti, Rv. 289810-01. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
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Nota della Redazione
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