Revoca della sospensione condizionale e inesigibilità dell’obbligo imposto (Cass. pen. Sez. I n. 24707 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa e richiede al giudice una attività ricognitiva del mancato assolvimento della condizione. Tale attività non impedisce di prendere in considerazione la assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio. Il giudizio sulla revoca si esaurisce pertanto nella verifica dell’inesigibilità dell’ottemperanza. Nel giudizio di legittimità, inoltre, gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. consentono la formulazione di motivi nuovi, ma non la produzione di documenti nuovi, che restano estranei al thema decidendum.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con una precedente sentenza di condanna. La revoca era stata disposta su un doppio ordine di ragioni: da un lato perché il beneficio era stato concesso in presenza di cause ostative, dall’altro perché la sospensione era stata subordinata all’obbligo di pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano, rimasto non ottemperato.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, deducendo con un primo motivo la violazione di legge per essere stata revocata la sospensione nonostante la condanna in questione rappresentasse la seconda e non la terza concessione del beneficio, e con un secondo motivo la violazione di legge per essere rimasto inadempiuto l’obbligo imposto, ma non per propria volontà, non disponendo delle somme richieste dalla concessionaria pubblicitaria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che l’ordinanza impugnata è retta da doppia motivazione, ciascuna sufficiente a sostenerla. Il ricorso propone due motivi, ciascuno dedicato a una delle due parti del provvedimento. Diviene quindi assorbente l’esame del secondo motivo, che è infondato.

Quanto al provvedimento di revoca per inottemperanza all’obbligo cui era stata subordinata la concessione, la giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento consolidato, che il provvedimento previsto dall’art. 168, comma primo, cod. pen. abbia natura dichiarativa e richieda al giudice una attività ricognitiva del mancato assolvimento della condizione. Tale attività non impedisce di prendere in considerazione l’assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione (si richiamano Sez. 3, n. 9859 del 2016; Sez. 3, n. 26744 del 2015; Sez. 1, n. 9223 del 2025).

Quando l’obbligo non è stato ottemperato, ciò che deve essere valutato nella decisione sulla revoca è soltanto l’eventuale inesigibilità dell’ottemperanza (si citano Sez. 1, n. 58060 del 2017; Sez. 4, n. 50028 del 2017; Sez. 3, n. 29996 del 2016; Sez. 1, n. 43905 del 2013; Sez. 6, n. 2390 del 2000). Nel caso in esame, il condannato ha affidato il giudizio sull’esistenza della situazione di inesigibilità a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui emergerebbe la mancata disponibilità delle somme richieste dalla concessionaria per la pubblicazione.

Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che, con tali allegazioni, non si potesse concludere per l’inesigibilità, poiché la dichiarazione ISEE era relativa a un’annualità successiva a quella della richiesta di pubblicazione e l’autocertificazione costituiva una dichiarazione di parte. Il ricorrente ha contrastato tali argomentazioni producendo certificazioni dalla cui risultava la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l’assenza di patrimonio immobiliare.

L’argomento è infondato. Anche a prescindere dalla rilevanza delle produzioni documentali, i documenti ulteriori prodotti in sede di legittimità non possono essere valutati, perché non messi a disposizione del giudice del merito. Gli artt. 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. consentono la formulazione di motivi nuovi, non la produzione di documenti nuovi (si richiama Sez. 2, n. 42059 del 2019, nonché Sez. 4, n. 3396 del 2006; Sez. 2, n. 1417 del 2013; Sez. 3, n. 5722 del 2016; Sez. 1, n. 42817 del 2016). Il secondo motivo è pertanto infondato e il primo resta assorbito, poiché, essendo l’ordinanza retta da doppia motivazione autonoma, la caducazione della parte aggredita non comporterebbe l’annullamento del provvedimento. Alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *