La doppia conforme limita il sindacato di legittimità sul travisamento della prova (Cass. pen. Sez. 3 n. 15052 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di c.d. “doppia conforme”, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità concerne solo la pretermissione di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede, oppure il travisamento della prova che emerga in forma macroscopica e manifesta in entrambi i gradi di giudizio. La valutazione di credibilità della persona offesa nei reati sessuali costituisce questione di fatto, non rivalutabile in cassazione, salvo che la motivazione sia inficiata da manifeste contraddizioni o ricorra a mere congetture. Il motivo di ricorso che prospetta una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile, poiché sollecita una rivalutazione del merito. La questione della qualificazione giuridica del fatto sollevata per la prima volta in cassazione è nuova e inammissibile, salva la verifica dei limiti di cognizione ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, che aveva condannato il ricorrente per il reato di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen., per aver costretto la persona offesa, con violenza, a subire atti sessuali. Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi.

Con il primo motivo, la difesa deduceva il travisamento della consulenza telefonica e delle dichiarazioni dei testi a discarico, lamentando l’inattendibilità del riconoscimento fotografico, l’utilizzo di un’informazione inesistente nel processo, il travisamento dell’identificazione tramite le immagini di videosorveglianza e l’erronea qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. anziché dell’art. 610 cod. pen. Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i limiti del sindacato di legittimità in presenza di una doppia conforme, richiamando il principio per cui le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo a un unico corpo decisionale. In tale contesto, il vizio di motivazione è censurabile solo se concerne temi probatori decisivi trascurati in appello o se il travisamento emerga con evidenza macroscopica in entrambi i gradi di giudizio, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità citata in sentenza.

Quanto al travisamento della prova, la Corte ne ha precisato i confini: esso si configura quando si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva. Tuttavia, il vizio ha natura decisiva solo se l’errore è idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione.

In relazione alla testimonianza della persona offesa nei reati sessuali, la Corte ha ricordato che la sua deposizione si configura come prova piena, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, senza necessità di riscontri. La valutazione della credibilità della vittima costituisce questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto le censure difensive manifestamente infondate, poiché le stesse miravano a offrire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie. La Corte territoriale aveva linearmente spiegato le ragioni del riconoscimento fotografico, evidenziando l’errore materiale nel verbale, la pregressa conoscenza tra la persona offesa e l’imputato e l’attendibilità del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria. La doglianza sulla qualificazione giuridica è stata dichiarata inammissibile perché nuova, non essendo stata proposta con il gravame di appello, mentre i giudici di merito avevano ricostruito i fatti in termini congrui con la violenza sessuale.

Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti infondato: la Corte ha ribadito che il riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato e richiede elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente la sola incensuratezza. La motivazione addotta dalla Corte territoriale non è né contraddittoria né illogica, sicché l’apparato argomentativo sottratto al sindacato di legittimità. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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