Prescrizione maturata prima della sentenza di merito e rilevabile in cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 25537 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021. La concreta operatività della sospensione, per la durata non superiore a un anno e sei mesi, postula che il dies a quo sopravvenga quando il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso. È ammissibile il ricorso per cassazione che deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando la doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 20 ottobre 2025, aveva riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il Tribunale di Verona, il 4 giugno 2024, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), e comma 2-sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso il 22 maggio 2019.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale: l’illecito contravvenzionale, commesso quando era vigente la legge 23 giugno 2017, n. 103, doveva ritenersi estinto per prescrizione. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento gravato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, secondo cui la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dall’art. 1 legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021, mentre per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica la disciplina posta dalla legge n. 134 del 2021.

Poiché l’illecito risale al 22 maggio 2019, il Collegio esamina gli atti — necessario e possibile in ragione del vizio dedotto, secondo Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro — e rileva che il primo atto interruttivo è il decreto penale di condanna del 30 giugno 2020, seguito, l’11 agosto 2021, dal decreto di citazione a giudizio. I numerosi rinvii disposti in primo grado non hanno determinato alcuna sospensione: il termine è maturato il 22 maggio 2024, prima della sentenza di primo grado del 4 giugno 2024.

La Corte richiama il secondo principio delle Sezioni Unite Polichetti: la concreta operatività della sospensione postula che il dies a quo sopravvenga quando il termine prescrizionale non sia ancora interamente decorso. Nel caso di specie, dunque, la sospensione non ha concretamente operato.

La Corte di appello non ha rilevato l’intervenuta prescrizione, ma nessuna richiesta era stata formulata dalla difesa in appello né nel giudizio di secondo grado, svoltosi in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. La causa estintiva è stata dedotta per la prima volta con il ricorso. Il ricorso è comunque ammissibile: le Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, hanno affermato che è ammissibile il ricorso con cui si deduce, anche con un unico motivo, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.

Il ricorso è pertanto ammissibile e fondato. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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