Concorso anomalo e nesso teleologico nell’omicidio conseguente a rapina (Cass. pen. Sez. I n. 27107 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., la responsabilità del concorrente per il reato diverso non voluto si fonda sull’affidamento alla condotta dei compartecipi, che impone di non sottovalutare il pericolo di una loro deviazione dall’azione concordata. La prognosi sulla prevedibilità in concreto va effettuata valutando la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali in cui l’azione si è svolta, non la sola prevedibilità astratta. Il dolo d’impeto dell’esecutore materiale non esclude di per sé il concorso anomalo, ma al più quello ordinario ex art. 110 cod. pen. La circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, n. 2), cod. pen. richiede che la volontà dell’agente, al momento del reato mezzo, fosse diretta al reato fine, senza necessità di una perdurante risoluzione criminosa insorta a distanza di tempo. Il provvedimento che rigetta l’accesso alla giustizia riparativa, emesso dopo la conclusione del giudizio d’appello, è impugnabile autonomamente e non con motivi nuovi uniti al ricorso avverso la sentenza.

Il Fatto

La Corte d’assise d’appello di Firenze, con sentenza del 9.7.2025, ha confermato la condanna dell’esecutore materiale a pena perpetua per omicidio aggravato dai artt. 576, comma 1, n. 1), e 577, comma primo, n. 3), cod. pen. e per rapina aggravata, esclusa la premeditazione. In parziale riforma, ha condannato la coimputata, riconosciuta l’attenuante dell’art. 116 cod. pen., alla pena di quattordici anni per l’omicidio e di sette anni con multa per la rapina.

Secondo l’accordo, i due avevano programmato di impossessarsi di denaro e monili nell’abitazione della vittima, neutralizzandola con un sedativo. Inefficace il farmaco, l’esecutore maturò il proposito di uccidere, strangolando la donna: reato diverso da quello voluto dalla coimputata, ritenuta concorrente ai sensi dell’art. 116 cod. pen. perché l’evento costituiva sviluppo prevedibile della rapina. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, contestando rispettivamente il nesso teleologico e il concorso anomalo; hanno poi depositato motivi nuovi avverso l’ordinanza di rigetto dell’accesso alla giustizia riparativa.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’esecutore materiale è infondato. La Corte chiarisce che il collegamento tra omicidio e rapina è evidente: inefficace il sedativo, la soppressione della vittima costituì il mezzo per portare a compimento il delitto programmato. Nulla autorizza a ritenere che l’art. 61, n. 2), cod. pen. esiga una risoluzione criminosa insorta a distanza di tempo. Per la sussistenza dell’aggravante basta accertare che la volontà fosse diretta al reato fine e che l’agente si sia consapevolmente servito del reato mezzo, quale che fosse l’intensità del dolo (Sez. 6, n. 48552 del 2009; Sez. 5, n. 38399 del 2017). Lo stato di tossicodipendenza dedotto è affermazione indimostrata e non oggetto di specifico motivo d’appello.

Il ricorso della coimputata è rigettato. Il dolo d’impeto dell’esecutore vale al più a escludere il concorso ex art. 110 cod. pen., non quello anomalo. Occorre stabilire se l’azione sia sviluppo prevedibile del fatto programmato e se il concorrente abbia fatto affidamento sull’iniziativa del compartecipe. I giudici di merito hanno valorizzato la personalità dello zio, nota alla ricorrente, la sua aggressività e dipendenza, la defezione dei complici timorosi, l’accordo per una rapina ai danni di un’anziana di ottantasette anni, il comportamento successivo di occultamento e profitto.

La prevedibilità in concreto è stata valutata secondo la personalità dell’imputata e il contesto (Sez. 5, n. 34036 del 2013; Sez. 5, n. 306 del 2020). Il fondamento del concorso anomalo sta nell’affidamento alla condotta dei complici, che impone di non sottovalutare il pericolo di deviazione per fronteggiare difficoltà sopravvenute (Sez. 1, n. 11495 del 2022; Sez. 1, n. 10795 del 1999). Il secondo motivo è rivalutativo: in tema di attenuanti generiche il giudizio di fatto del merito è insindacabile se congruo. La giovane età rileva solo se incide sulla personalità; l’essere madre è elemento ininfluente.

I motivi nuovi sono inammissibili. L’ordinanza di rigetto dell’accesso alla giustizia riparativa, richiesto dopo la conclusione del giudizio d’appello, doveva essere impugnata autonomamente nei termini di legge, non unita alla sentenza con motivi nuovi. In sede di legittimità non è sindacabile un elemento estraneo al materiale cognitivo del giudice di merito. Il motivo nuovo deve investire capi o punti già enunciati nel ricorso originario; la giustizia riparativa è rimasta estranea al giudizio d’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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