Accertamenti Enel per furto energia non richiedono garanzie difensive (Cass. pen. Sez. IV n. 6808 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I rilievi compiuti dalla polizia giudiziaria, quando consistono in un’attività materiale di constatazione che non richiede specifiche competenze tecnico-scientifiche, restano sottratti allo statuto degli accertamenti tecnici irripetibili di cui all’art. 360 cod. proc. pen., con la conseguenza che il difensore non ha diritto di assistervi. L’eventuale irripetibilità della situazione osservata non muta la qualificazione dell’atto: ciò che distingue il rilievo dall’accertamento tecnico non è l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ma la natura dell’attività espletata. Anche la verifica effettuata dal personale dell’ente erogatore in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica ha natura ispettiva di tipo amministrativo, ai sensi dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ed è pienamente utilizzabile ai fini della prova. In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l’illecita appropriazione si realizza con flusso continuo e la consumazione si protrae per tutto il periodo in cui l’immobile è abitato.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 07.05.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria il 29.05.2018 nei confronti del ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica, commesso mediante abusivo allaccio alla rete di distribuzione. L’imputazione contestava l’impossessamento di energia senza pagamento del corrispettivo, con l’aggravante della violenza sulle cose derivante dalla manomissione dei componenti della rete.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato la violazione di legge in relazione agli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., sostenendo che difettavano i presupposti del pericolo e dell’urgenza, essendo il sopralluogo stato concordato con il personale Enel dopo diversi giorni e senza le garanzie difensive. Con il secondo ha contestato la mancata qualificazione del fatto come tentato, assumendo la mancanza di prova dell’impossessamento fraudolento. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ha ritenuto entrambi i motivi infondati, rilevando che la decisione impugnata è sorretta da un apparato argomentativo che soddisfa l’obbligo motivazionale. Il collegio ha ricostruito la distinzione tra rilievo e accertamento tecnico: il primo consiste nella raccolta di dati pertinenti al reato, il secondo si estende al loro studio e valutazione critica secondo canoni tecnico-scientifici, secondo il principio già affermato da Sez. 2 n. 34149 del 10.07.2009 e da Sez. 1 n. 2443 del 13.11.2007.
Il rilievo è atto urgente affidato alla polizia giudiziaria e disciplinato dagli artt. 354 e 356 cod. proc. pen.; per essere qualificato come tale deve poter essere effettuato senza ricorso a specifiche competenze tecnico-scientifiche. Il difensore può assistere ai rilievi, ma sull’autorità giudiziaria non grava alcun onere di notifica. La Corte ha precisato che la natura irripetibile dei rilievi, tipica della constatazione di stati dei luoghi soggetti a successive modifiche, non li attrae nell’area degli accertamenti tecnici irripetibili, i quali si caratterizzano per la natura tecnico-scientifica dell’accertamento. Ciò che estrae il rilievo dall’ambito dell’art. 360 cod. proc. pen. non è l’irripetibilità, ma l’assenza di particolari competenze tecniche richieste per svolgerlo.
Nel caso concreto, l’accesso dei militari e del personale tecnico dell’ente erogatore era stato ripetutamente tentato e solo in un determinato giorno è stato possibile accedere ed effettuare i controlli, rimuovendo il misuratore, la presa abusiva e l’interruttore, con conseguente sequestro. La Corte territoriale ha qualificato l’attività come materiale, svolta senza particolari competenze tecnico-scientifiche, quindi inquadrabile come rilievo e sottratta allo statuto dell’art. 360 cod. proc. pen., richiamando Sez. 2 n. 41839 del 09.10.2024.
Il collegio ha inoltre ribadito che l’attività di verifica del personale Enel ha natura ispettiva di tipo amministrativo ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ed è pienamente utilizzabile ai fini della prova dell’avvenuta verifica, delle modalità di sottrazione dell’energia e dello stato dei luoghi (Sez. 4 n. 36940 del 18.09.2024; Sez. 5 n. 45253 del 27.10.2021). Le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni idonei a modificare la situazione obiettiva preesistente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che nel furto di energia elettrica in utenza domestica l’illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione si protrae per tutto il periodo in cui la casa è abitata (Sez. 5 n. 9963 del 18.11.2022). Nel caso di specie è stato verificato l’effettivo prelievo illecito e, al momento dell’accertamento, erano presenti elettrodomestici funzionanti. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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