Prescrizione della pena pecuniaria e inizio dell’esecuzione mediante cartella esattoriale (Cass. pen. Sez. III n. 27506 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di condanna congiunta a pena detentiva e pecuniaria, i destini estintivi delle due pene restano legati: l’ammenda si prescrive solo se si è prescritta anche la pena detentiva, mentre non si estingue se l’esecuzione di quest’ultima è iniziata nel termine. Ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva, quale fatto impeditivo, il solo momento di inizio dell’esecuzione, che può coincidere con la notifica della cartella esattoriale. Non assumono rilievo né il modo, coattivo o spontaneo, dell’avvio dell’esecuzione, né le successive tempistiche della sua concreta attuazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza con cui la condannata chiedeva la declaratoria di estinzione, per inutile decorso del tempo, della pena pecuniaria inflittale con sentenza del 2014, riformata in appello e divenuta definitiva nel 2017.

Il giudice dell’esecuzione aveva osservato che alla condannata erano state irrogate congiuntamente la pena dell’arresto e quella dell’ammenda, con sospensione condizionale subordinata alla demolizione delle opere abusive entro novanta giorni dal passaggio in giudicato; spirato invano il termine, l’esecuzione della pena detentiva era stata avviata nel quinquennio. Da ciò la conclusione che l’avvio dell’esecuzione detentiva avesse impedito la prescrizione anche della pecuniaria. La condannata ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato, ma il percorso argomentativo della Corte è articolato. Il Collegio muove dall’art. 172, comma quinto, cod. pen., rilevando che, essendo la sospensione condizionale subordinata alla demolizione entro novanta giorni, il termine prescrizionale decorre dal giorno di scadenza del termine. I novanta giorni spirarono il 25 gennaio 2018, non il 27 gennaio come erroneamente indicato nell’ordinanza impugnata.

Il termine prescrizionale quinquennale, ai sensi dell’art. 173, comma primo, cod. pen., era quindi destinato a scadere il 25 gennaio 2023.

Sul rapporto tra le due pene, la Corte ribadisce che, in caso di condanna congiunta, l’esecuzione della pena detentiva rende indifferente la pena pecuniaria al successivo trascorrere del tempo; l’ammenda si prescrive solo se è prescritta la pena congiunta dell’arresto, mentre non si estingue se l’esecuzione di quest’ultima è iniziata nel termine. Il Collegio richiama in tal senso la propria giurisprudenza, superando l’orientamento che vedeva nella cessazione dell’espiazione detentiva il momento di ripresa dei destini della pecuniaria.

La Corte esclude che la richiesta di modifica del regime di espiazione valga come fattore interruttivo o sospensivo del termine prescrizionale. Rileva che l’ordine di espiazione della pena detentiva fu emesso dalla Procura in data 31 gennaio 2023, quando il termine era oramai spirato.

Tale rilievo non conduce però all’accoglimento del ricorso. La Corte valorizza il dato, non contestato dalla ricorrente, della notificazione della cartella esattoriale avvenuta il 29 novembre 2022, dunque prima della scadenza del termine prescrizionale. Tale atto costituisce il momento iniziale dell’esecuzione della pena pecuniaria e, come fatto impeditivo del fenomeno estintivo, rende legittimo il provvedimento che ha escluso la maturata prescrizione. Non rileva il modo dell’esecuzione né la successiva intimazione di pagamento. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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