L’adesione all’associazione si desume da un unico reato-fine (Cass. pen. Sez. 6 n. 162 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere legittimamente desunta anche dalla commissione di un solo reato-fine, allorché le modalità della condotta e il contenuto delle conversazioni intercettate rivelino un ruolo stabile e funzionalmente inserito nell’operatività del sodalizio. La prognosi di pericolosità, per i reati associativi, non si rapporta esclusivamente alla data ultima dei reati-fine, ma postula una valutazione complessiva in cui il tempo trascorso costituisce solo uno degli elementi rilevanti. È inammissibile il ricorso per cassazione che miri a una rivalutazione del quadro indiziario o che si risolva in una diversa lettura degli elementi probatori già valutati dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma ha confermato l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico e di un episodio di detenzione e spaccio di stupefacente. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, l’insussistenza dei gravi indizi di partecipazione associativa, desunta esclusivamente da un singolo reato-fine, e, dall’altro, il difetto di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, valorizzando la risalenza dei fatti e la giovane età dell’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente precisato i limiti del sindacato di legittimità in materia di impugnazione dei provvedimenti del tribunale del riesame. Il controllo demandato al giudice di legittimità è circoscritto alla verifica che il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della gravità del quadro indiziario, nel rispetto dei canoni della logica e dei principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è viceversa consentito proporre censure che si risolvano in una diversa valutazione degli elementi esaminati.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. Il tribunale del riesame aveva ricostruito, sulla base di chat criptate, intercettazioni e servizi di osservazione, l’operatività di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti. Con specifico riguardo alla posizione dell’indagato, il giudice di merito aveva desunto la stabilità del ruolo dalla conversazione in cui il vertice del sodalizio lamentava l’inadeguatezza del confezionamento dello stupefacente, con espressioni evocative di una condotta collaudata e duratura nel tempo. La Corte ha ritenuto non illogica tale interpretazione, sottolineando che la censura difensiva si risolveva in una mera rivalutazione del contenuto probatorio, come tale inammissibile nel giudizio di legittimità.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha riaffermato che, per i reati associativi, la prognosi di pericolosità non si rapporta alla sola operatività del sodalizio o alla data degli ultimi reati-fine, ma deve essere condotta con una valutazione complessiva, nella quale il decorso del tempo è solo uno degli elementi da considerare. Il tribunale aveva correttamente applicato tale principio, escludendo che fossero emersi elementi idonei a superare le presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria previste dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La mancata contestazione di reati in epoca successiva e l’incensuratezza dell’indagato, valorizzate dalla difesa, non erano state ritenute, dal giudice di merito, decisive per escludere l’attualità del pericolo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.