Bancarotta impropria da operazioni dolose e concorso dell’extraneus (Cass. pen. Sez. VII n. 3693 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall., non interrompono il nesso di causalità tra l’operazione dolosa e il fallimento né la preesistenza di una causa del dissesto in sé efficiente, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione abbia determinato il solo aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza dichiarativa, è distinta da quella di dissesto, fenomeno economico reversibile. Il concorso dell’extraneus è configurabile quando questi sia consapevole anche solo del rischio che le operazioni determinano per le ragioni dei creditori, essendo sufficiente la prevedibilità del dissesto o del suo aggravamento come conseguenza della condotta antidoverosa, senza necessità della volontà di cagionare danno ai creditori.
Il Fatto
Due imputati ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze ha confermato la loro condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose, oltre che, per uno di essi, per bancarotta fraudolenta documentale. La vicenda riguarda il dissesto di una società fallita e la sistematica evasione degli obblighi previdenziali e tributari contestata agli imputati.
I ricorrenti deducono, tra l’altro, che il dissesto sarebbe stato originato dall’accumulo dei debiti erariali anziché di quelli verso creditori privati, la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza e l’insufficienza della motivazione sulla prova del dolo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Quanto al primo profilo, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità del reato, non interrompono il nesso causale la preesistenza di una causa efficiente del dissesto, né il fatto che l’operazione dolosa abbia cagionato il solo aggravamento di un dissesto già in atto.
La distinzione decisiva è tra fallimento e dissesto: il primo è collegato al fatto storico della sentenza dichiarativa, il secondo ha natura economica ed è un fenomeno reversibile. Su questa base la sentenza di merito ha ritenuto che l’evasione sistematica degli obblighi previdenziali e tributari abbia quantomeno determinato un aggravamento del dissesto. Il richiamo è alle pronunce Sez. V n. 40998 del 2014 e Sez. V n. 11218 del 2022.
Il secondo motivo dell’imputato è parimenti infondato: nell’imputazione era stata contestata sia la bancarotta documentale “specifica” per l’omessa tenuta dei libri obbligatori, sia quella “generica” per l’irregolare tenuta dei registri IVA, talché non vi è violazione del principio di correlazione nella condanna ex art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
Anche il ricorso del secondo imputato è manifestamente infondato. La condanna quale concorrente esterno in un reato di bancarotta, anziché quale amministratore di fatto come originariamente contestato, non integra violazione del principio di correlazione quando resta immutato il fatto ascritto e l’imputato sia stato posto in grado di difendersi (richiamo a Sez. V n. 18770 del 2014).
Sul dolo, la Corte ribadisce che il concorso dell’extraneus è configurabile quando questi sia consapevole anche solo del rischio che le operazioni determinano per le ragioni dei creditori, non essendo necessaria la volontà di cagionare danno (richiamo a Sez. V n. 41055 del 2014), né la coscienza e volontà delle singole operazioni, essendo sufficiente la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (richiamo a Sez. V n. 16111 del 2024 e Sez. V n. 45672 del 2015).
Nota della Redazione
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