Inammissibile il ricorso notificato oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 15633 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sei mesi per proporre ricorso per cassazione, stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ., decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata e non dall’udienza o dalla comunicazione del provvedimento. La sua inosservanza determina l’inammissibilità del ricorso per tardività, rilevabile su eccezione del controricorrente. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Bologna un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo di alcune opere, opposto dal debitore. Il Giudice di Pace aveva accolto in parte l’opposizione, riducendo la somma dovuta e compensando parzialmente le spese. Il Tribunale di Bologna, in sede di appello, ha ulteriormente ridotto l’importo, ha riconosciuto il risarcimento per i vizi delle opere, ha compensato integralmente le spese di primo grado e ha condannato il creditore originario alle spese del grado di appello.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, avversato dal controricorrente con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ., sostenendo che, essendo stata l’originaria pretesa monitoria riconosciuta in parte fondata, le spese di entrambi i gradi avrebbero dovuto gravare sul controricorrente. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice di appello pronunciato su tutte le domande formulate dalle parti.

La Corte ha però rilevato, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività, eccepita dal controricorrente. Il termine semestrale stabilito dall’art. 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta l’8 aprile 2022, con scadenza l’8 novembre 2022. Il ricorso è stato invece notificato il 13 febbraio 2023, oltre il termine.

L’accertamento della tardività ha assorbito ogni esame nel merito dei motivi, che non sono stati scrutinati. All’inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800,00 euro per compensi professionali e 200,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% e accessori di legge.

La Corte ha infine dato atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il comma 1-bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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