Decadenza speciale amianto inapplicabile a pensione maturata prima del 2 ottobre 2003 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12183 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, la decadenza speciale dall’azione giudiziaria prevista dall’art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 2003, non è applicabile a coloro che rientrano nel regime previgente di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e in particolare ai lavoratori esclusi in virtù dell’art. 47, comma 6 bis, del medesimo decreto. Ne consegue che il D.M. attuativo del 27 ottobre 2004, nella parte in cui all’art. 1 ha riferito il termine di decadenza anche ai suddetti lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria e va disapplicato. La clausola di salvezza opera per i lavoratori che abbiano già maturato il diritto al trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore del decreto.

Il Fatto

Due pensionati avevano agito in giudizio per il riconoscimento del trattamento pensionistico maturato in base ai benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto. La Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello incidentale dell’INPS e ritenuto assorbito quello principale delle parti private, aveva dichiarato inammissibile la domanda originaria per la mancata presentazione della domanda all’INAIL entro il 15.06.2005, ai sensi dell’art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003.

I pensionati hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, dolendosi, tra l’altro, del fatto di avere già maturato il diritto a pensione alla data del 2 ottobre 2003. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare il secondo e il terzo motivo, che attengono alla decadenza, e li ritiene fondati. Il fulcro della decisione è la corretta individuazione del rapporto tra la disciplina transitoria e la clausola di salvezza introdotta in sede di conversione del decreto.

La Suprema Corte richiama il proprio indirizzo (Cass. n. 14895 del 2015 e conformi; in particolare Cass. n. 2243 del 2023 per fattispecie analoga): la decadenza speciale dall’azione giudiziaria non è applicabile a coloro che rientrano nel regime previgente di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e in particolare ai lavoratori esclusi in virtù dell’art. 47, comma 6 bis. Da ciò deriva l’ulteriore corollario: il D.M. attuativo del 27 ottobre 2004, nella parte in cui ha riferito il termine di decadenza anche a questi lavoratori, è in contrasto con la fonte primaria e va disapplicato.

Nel medesimo senso la Corte richiama Cass. n. 1607 del 2022 e Cass. n. 27553 del 2020, evidenziando come, in sede di conversione del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, sia stato aggiunto il comma 6 bis dell’art. 47, dettato per agevolare il passaggio da un regime a un altro, che ha fatto salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che avessero già maturato il diritto di trattamento pensionistico alla data di entrata in vigore del decreto.

Alla luce di tali principi, la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la mancata presentazione della domanda di certificazione all’INAIL nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del D.M. determinasse la decadenza dei ricorrenti dalla proposizione dell’istanza amministrativa all’INPS. Tale conclusione richiedeva la previa verifica dell’applicabilità o meno della disciplina previgente.

Consegue l’accoglimento dei detti motivi, con assorbimento degli altri, la cassazione della decisione con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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