Contributo di solidarietà sulla pensione e prescrizione del rimborso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10952 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È infondata la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006 e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, legge n. 147/2013, che investa la legittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dei professionisti. Il diritto al rimborso di ciò che si è indebitamente pagato in via periodica non ha carattere periodico, perché l’accipiens è tenuto a restituire le somme in unica soluzione e non a rate. Ne consegue che tale diritto non è soggetto alla prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma all’ordinario termine decennale, che decorre dalle date dei singoli pagamenti. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso che riproponga questioni già risolte da un indirizzo giurisprudenziale univoco senza addurre argomenti idonei a rimeditarlo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 19.12.2023, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di un professionista iscritto.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione della disciplina del contributo di solidarietà e, in subordine, l’errore della Corte territoriale nell’aver qualificato come decennale, e non quinquennale, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme trattenute. Il professionista ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che entrambe le doglianze sono state già ritenute infondate dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità. Quanto al primo motivo, richiama numerose pronunce, tra cui Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023, 20684, 23257 e 34974 del 2024.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il diritto al rimborso di quanto indebitamente corrisposto in via periodica non assume carattere periodico: l’accipiens deve restituire le somme percepite in unica soluzione e non a rate. Il diritto non ricade quindi nell’art. 2948, n. 4, cod. civ., ma nell’ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. Sul punto richiama Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023 e Cass. n. 23257 del 2024, oltre a Cass. n. 3083 del 2023.

La Corte osserva che nemmeno la memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ. ha prospettato argomenti idonei a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.

Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della ricorrente secondo il criterio della soccombenza e distratte in favore del difensore antistatario. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte ravvisa i presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., costituendo abuso del processo chiedere la decisione senza addurre nuovi argomenti, richiamando Cass. Sez. Un. nn. 28540 e 36069 del 2023. Dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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