Prescrizione prevale sulla nullità assoluta della citazione in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 591 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso tra una causa estintiva del reato e una nullità assoluta e insanabile, la causa estintiva prevale e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, salvo che la sua operatività presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità in quanto funzionale alla rinnovazione del giudizio. Nel procedimento in assenza, la conoscenza meramente legale della chiamata in giudizio non è sufficiente: occorre una situazione di piena conoscenza personale o di comprovato rifiuto, desumibile da indici effettivi e non presunti. La nomina del difensore di fiducia in fase investigativa e l’elezione di domicilio presso il suo studio non provano la conoscenza della vocatio in iudicium se il difensore ha rinunciato al mandato per perdita di contatti con l’imputato.
Il Fatto
Il difensore d’ufficio dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello, in sede di rinvio, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per i reati riuniti di furto e ricettazione. Il ricorrente contesta la legittimazione del difensore d’ufficio all’impugnazione, in mancanza di conferma dell’incarico e di rinnovata elezione di domicilio, e denuncia la nullità assoluta derivante dall’omessa notificazione al difensore d’ufficio del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Il decreto era stato invece notificato a un avvocato erroneamente indicato come difensore di fiducia, ma nominato in realtà solo come sostituto per la proposizione del precedente ricorso. La stessa nullità era già stata rilevata dalla Cassazione nel precedente giudizio. La peculiare sequenza di notifiche e nomine impone alla Corte di verificare la correttezza della dichiarazione di assenza e l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla normativa applicabile ratione temporis. Il ricorso è governato dall’art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022, che regola il procedimento con ultrattività delle disposizioni anteriori in materia di assenza, comprese quelle sulle nullità in appello e sulla rescissione del giudicato. Di qui la necessità di verificare in via preliminare la corretta dichiarazione di assenza e la conoscenza effettiva del processo.
Il giudice del rinvio aveva ritenuto valida l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia poi rinunciatario e aveva notificato la citazione a un sostituto nominato solo per il ricorso in cassazione, nomina che esaurisce la sua validità con il compimento dell’atto. Destinatario della citazione doveva essere il difensore d’ufficio, che non ricevette alcuna notificazione: donde la nullità assoluta ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. dell’atto e del giudizio.
La Corte rileva che il giudice di merito non si è posto il problema della conoscenza effettiva del processo. Già nella vigenza della disciplina previgente il presupposto per procedere in assenza era stato individuato in una situazione di piena conoscenza personale o di comprovato rifiuto della chiamata in giudizio (Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020). Gli indici di conoscenza devono avere carattere di effettività: l’elezione di domicilio deve essere seria e reale, la nomina del difensore di fiducia effettiva. La volontaria sottrazione al processo richiede condotte positive e un accertamento in fatto, non potendosi trasformare la mancata diligenza informativa in presunzione di volontà elusiva.
Questi principi sono rafforzati dalla riforma, che ha elevato il livello di garanzie dell’imputato assente mediante il nuovo art. 420-bis cod. proc. pen. Nella specie la nomina fiduciaria era avvenuta in carcere in occasione della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini; alla citazione notificata presso il domiciliatario non aveva fatto seguito né la partecipazione dell’imputato né quella del difensore, che aveva rinunciato al mandato imponendo la nomina di un difensore d’ufficio, mai comunicata all’imputato e con il quale non vi fu alcun contatto.
La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 30589 del 20/06/2024 e Sez. 6 n. 24729 del 07/03/2024: la nomina fiduciaria in fase investigativa e l’elezione di domicilio non costituiscono indice dell’effettiva conoscenza della vocatio in iudicium quando il difensore abbia rinunciato al mandato per perdita di contatti. Il ricorso è pertanto ammissibile e fondato. Tuttavia, l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello è precluso dall’intervenuta prescrizione dei reati, che prevale sulla nullità. La Corte applica il principio consolidato (Sez. U n. 17179 del 27/02/2002; Sez. U n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002): la causa estintiva prevale salvo che presupponga accertamenti riservati al merito, ipotesi che non ricorre. La sentenza è quindi annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.
Nota della Redazione
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