Omissione della confisca obbligatoria nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. 3 n. 5437 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata applicazione della confisca obbligatoria prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, in presenza dei relativi presupposti, determina un’ipotesi di illegalità della statuizione conseguente al reato. Tale illegittimità può essere dedotta dal pubblico ministero con ricorso per cassazione, ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche avverso una sentenza di patteggiamento. Il giudice, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, non può limitarsi a disporre la confisca dei soli beni in sequestro, ma deve individuare e confiscare l’intero profitto del reato, anche per equivalente, così come indicato nel capo di imputazione.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste, con sentenza del 12 giugno 2025, applicava a un imputato la pena concordata per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, consistito nella sottrazione alla riscossione di somme mediante l’emissione di bonifici e vaglia circolari. Nel medesimo provvedimento, il giudice disponeva la confisca delle somme in sequestro e il loro versamento all’erario.
Avverso tale sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la confisca disposta era limitata al valore delle somme sequestrate, pari a euro 61.700, e non all’intero profitto del reato indicato in imputazione, pari a euro 116.000.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso una sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare la confisca obbligatoria. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente alla parte di proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena, e l’omissione della misura patrimoniale obbligatoria non costituisce un vizio della volontà negoziale, ma un errore di diritto nella determinazione delle conseguenze sanzionatorie del reato.
Nel merito, la Suprema Corte ha rilevato la fondatezza delle doglianze. Il giudice di merito si era limitato a confiscare i beni effettivamente sequestrati, senza procedere alla necessaria verifica dell’entità del profitto del reato così come contestato nel capo di imputazione. Tale modus operandi contrasta con il disposto dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, che prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dell’intero profitto derivante dalla violazione tributaria.
La Corte ha precisato che la confisca obbligatoria non è una sanzione accessoria disponibile dalle parti, né può essere oggetto di accordo ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen., atteso che la sua applicazione è imposta dalla legge a prescindere dalla volontà delle parti. L’eventuale accordo sulla pena non può, pertanto, incidere sulla misura patrimoniale, la cui applicazione è doverosa e non derogabile.
Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla statuizione concernente la confisca, con rinvio al Tribunale di Trieste per un nuovo giudizio sul punto.
Nota della Redazione
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