Il giudice di legittimità non può rivalutare la ricostruzione del fatto (Cass. pen. n. 21442 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che risulti reiterativo dei motivi di appello e che prospetti una diversa valutazione delle risultanze processuali, poiché la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento del materiale probatorio sono rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. La motivazione della sentenza impugnata, se immune da vizi di manifesta illogicità e basata su corretti criteri di inferenza, è insindacabile in sede di legittimità. Il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità della condotta, costituisce valutazione di merito non censurabile in cassazione.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di condanna nei confronti della ricorrente per il reato di cui all’art. 186, lett. c), cod. strada. Avverso tale pronuncia, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi concernenti la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale probatorio, nonché il diniego delle attenuanti generiche. In particolare, la difesa contestava la credibilità della versione dell’imputata, la quale sosteneva di essersi recata in un bar dopo il sinistro per consumare alcolici, versione ritenuta non credibile dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile, in quanto reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità. I giudici di merito avevano compiutamente argomentato sulla configurabilità del reato, riscontrando che le forze dell’ordine erano giunte sul luogo dell’incidente dopo pochi minuti dall’accaduto, circostanza che rendeva logicamente non credibile la versione della ricorrente.
La Corte ha quindi ribadito che le dedotte censure si limitavano a prospettare una diversa valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità, in quanto la ricostruzione del fatto è rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da censure di manifesta illogicità, basata su corretti criteri di inferenza e su condivisibili massime di esperienza.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, i giudici hanno valorizzato la gravità del fatto e la pericolosità della condotta, secondo un apprezzamento di merito insindacabile in cassazione. La Corte ha infine condannato la ricorrente, a norma dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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