Resistenza a pubblico ufficiale con concorso morale nelle manifestazioni (Cass. pen. Sez. VI n. 590 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale del reato non solo la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, ma anche quella di chi, partecipando a un’azione collettiva, pur non essendo visto nel gesto di compiere materialmente dette condotte, contrasti ripetutamente i pubblici ufficiali avvicinandosi e fronteggiandoli in maniera ostile, così da rafforzare o aggravare, di fatto, l’azione posta in essere da chi lancia corpi contundenti. Tale condotta, espressiva della volontà di ostacolare attivamente la polizia nell’esercizio della sua attività istituzionale, non può essere banalizzata a legittimo atto di presenza e configura quantomeno un concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. In materia di prove, qualora in sede di indagini di polizia giudiziaria si sia proceduto a riconoscimenti informali e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell’esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio, bensì sull’attendibilità accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, il video o l’imputato, si dica certo dell’identificazione operata.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vicenza, aveva confermato la condanna di tre imputati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, dichiarando la prescrizione degli altri reati contestati e riducendo la pena. I fatti riguardavano uno scontro tra un corteo non autorizzato, indetto da un centro sociale, e la polizia incaricata di interdire il passaggio verso l’hotel in cui si svolgeva una riunione politica.

Avverso la sentenza hanno proposto un unico ricorso comune i tre condannati, deducendo vizi di motivazione sull’identificazione, sulla qualificazione giuridica delle condotte e sull’aggravante. La questione centrale riguardava la possibilità di ravvisare la resistenza in capo a chi si era limitato ad appoggiarsi agli scudi della polizia o a fronteggiarla, senza compiere personalmente atti di violenza.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto i ricorsi infondati sotto ogni profilo. Quanto all’identificazione dei ricorrenti, le sentenze di merito hanno offerto una descrizione completa delle prove: convergenti testimonianze degli operanti presenti alla manifestazione, confermate dalla visione di fotografie e video effettuati non solo dalla polizia scientifica, ma anche da emittenti televisive locali e dalla stampa, che avevano immortalato gli scontri e i loro protagonisti.

La Corte ha affermato il principio per cui, quando i riconoscimenti informali compiuti in fase investigativa vengono reiterati in dibattimento nel corso dell’esame testimoniale, il convincimento del giudice non poggia sul riconoscimento in sé, ma sull’attendibilità della deposizione di chi si dichiara certo dell’identificazione, richiamando Sez. VI n. 12501 del 27.01.2015.

Sul piano sostanziale, i giudici di merito hanno ricostruito come il corteo, brandendo grossi scudi in plexiglass, li avesse usati per sfondare la linea di difesa, con alcuni manifestanti incappucciati per non essere riconosciuti, e come i dimostranti avessero reagito alle cariche lanciando fumogeni. In questo contesto le condotte dei singoli sono state collocate e documentate dai video: chi faceva parte del «mucchio che spinge», chi, travisato o incappucciato, aveva partecipato al fronteggiamento con le forze dell’ordine.

La Cassazione ha confermato la qualificazione giuridica, richiamando il principio secondo cui integra la resistenza anche la condotta di chi, in un’azione collettiva, contrasta ripetutamente i pubblici ufficiali fronteggiandoli in modo ostile, così da rafforzare l’azione di chi lancia corpi contundenti, con richiamo a Sez. VI n. 13160 del 05.03.2020 e Sez. VI n. 18485 del 27.04.2012. Il fronteggiamento della polizia per sfondarne il blocco, ha precisato la Corte, non è legittimo atto di presenza, ma condotta idonea a configurare quantomeno un concorso morale nell’art. 337 cod. pen.

Quanto all’aggravante di cui all’art. 339, comma 2, cod. pen., la censura non era stata proposta con l’atto di appello e non era pertanto valutabile in sede di legittimità; la Corte ha comunque rilevato la sua infondatezza in ragione del numero di circa cinquanta o sessanta manifestanti coinvolti nello scontro. Ne è seguito il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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