Sanzioni e interessi tributari non giudicati prescritti in cinque anni (Cass. civ. Sez. V n. 19191 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’intervento volontario dell’ente impositore è ammissibile ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 anche quando l’agente della riscossione abbia omesso la chiamata in causa prevista dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, poiché l’ente è parte del rapporto tributario controverso e destinatario degli effetti della lite. Il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, quando la definitività non derivi da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, si prescrive nel termine quinquennale fissato dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. Al medesimo termine quinquennale è soggetto il credito per interessi, che costituisce obbligazione autonoma rispetto al debito principale ai sensi dell’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ..
Il Fatto
Una società impugna davanti alla giustizia tributaria l’intimazione di pagamento e il sotteso avviso di accertamento esecutivo, recante crediti erariali per IRES, IVA e IRAP relativi all’anno 2009. Il ricorso viene respinto in primo grado e l’appello della società è rigettato dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria.
La società ricorre per cassazione con cinque motivi. Tra le censure: l’inammissibilità dell’intervento volontario dell’Agenzia delle Entrate, la nullità delle notifiche dell’atto prodromico, l’omessa pronuncia su alcune eccezioni e, soprattutto, la mancata rilevazione della prescrizione delle sanzioni e degli interessi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, di trattazione prioritaria, sull’intervento volontario dell’ente impositore. Muovendo dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, rileva che la chiamata in causa del concessionario ha natura di litis denuntiatio e che tra ente impositore e agente della riscossione non sussiste litisconsorzio necessario. Da ciò discende che l’omessa chiamata non determina l’inammissibilità dell’intervento.
L’ente impositore è titolare della pretesa tributaria contestata e non può vedersi preclusa la possibilità di svolgere le difese che avrebbe potuto esercitare se chiamato. L’art. 39 citato opera come eccezione all’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, ammettendo che il legittimato passivo sia sostituito dall’agente della riscossione. Il comma 3 della stessa norma va letto estensivamente, poiché anche l’ente impositore è parte del rapporto tributario controverso.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia: il vizio non è configurabile rispetto a eccezioni pregiudiziali di rito e, in ogni caso, i giudici di appello si erano espressamente pronunciati sulle questioni di prescrizione. Anche il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto integralmente le relate e gli atti del procedimento notificatorio.
Nel merito, il quarto e il quinto motivo sono accolti. L’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 fissa in cinque anni la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata; l’art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede il medesimo termine per gli interessi. Poiché la definitività del credito non derivava da un giudicato, opera il termine quinquennale e non quello decennale dell’art. 2953 cod. civ., riservato all’actio iudicati. La sentenza è cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.