Prescrizione maturata e motivi inammissibili: annullamento senza rinvio e irrevocabilità (Cass. pen. Sez. 6 n. 526 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati-fine non può essere pronunciata quando i motivi di ricorso avverso la sentenza di condanna siano inammissibili, dovendosi allora rilevare d’ufficio la causa di estinzione maturata dopo la deliberazione della sentenza di appello, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., solo ove non ricorrano le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito. L’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione di taluni reati comporta, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità per i reati non estinti. La distinzione tra il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e il concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti si fonda non solo sul carattere dell’accordo criminoso e sulla permanenza del vincolo, ma anche sull’esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice delle indagini preliminari, aveva rideterminato la pena nei confronti di due imputati per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990 (capo A) e 110 cod. pen., 73 e 80 T.U. stup. (capi B e D), previa declaratoria di estinzione per prescrizione di un ulteriore reato (capo C). Avverso la sentenza di secondo grado, entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità, alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80 T.U. stup. e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i ricorsi non erano complessivamente inammissibili, con conseguente rilevabilità della prescrizione maturata dopo la deliberazione della sentenza impugnata quanto ai reati di cui ai capi B) e D). Avuto riguardo alla data di consumazione dei reati, al raddoppio del termine per l’aggravante di cui all’art. 80 T.U. stup. e all’ulteriore aumento di cui all’art. 161 cod. pen., il termine di prescrizione massima era decorso il 21 luglio 2023 per il capo B) e il 1° novembre 2023 per il capo D), in epoca successiva alla deliberazione della sentenza di appello.
La Suprema Corte ha quindi verificato se ricorressero le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti), secondo cui la prescrizione non può essere rilevata quando l’impugnazione sia inammissibile, salvo che l’innocenza dell’imputato risulti evidente. I motivi di ricorso sono stati, tuttavia, ritenuti infondati: la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, in una fattispecie di doppia conforme (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019), dava conto di una ricostruzione dei fatti non scalfita dalle censure difensive, basata su plurimi elementi indiziari in connessione logica tra loro.
In particolare, è stata ritenuta infondata la censura relativa alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup., avuto riguardo al quantitativo di sostanza sequestrata, nonché quella concernente il trattamento sanzionatorio. Quanto al reato associativo di cui al capo A), la Corte ha ritenuto infondato il ricorso dell’imputato, valorizzando le emergenze probatorie che delineavano un sodalizio gerarchicamente organizzato, con articolazioni territoriali in Italia e in Francia, caratterizzato da continuità del vincolo, disponibilità di basi logistiche, mezzi e utenze interscambiabili e linguaggio convenzionale. Tali elementi distinguevano il reato associativo dalla mera fattispecie del concorso di persone nel reato continuato, in conformità al principio di cui a Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018.
Quanto alla posizione del ricorrente, la Corte ha valorizzato gli indici del suo contributo alla stabilità dell’associazione, quali i contatti diretti con i vertici, l’utilizzo di SIM fornite dal gruppo e le modalità di partecipazione alle operazioni di importazione e trasporto, elementi che differenziavano la sua posizione rispetto al coimputato assolto dal reato associativo. In conclusione, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per i capi B) e D), per intervenuta prescrizione, con reiezione del ricorso quanto al capo A) e rinvio ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., è stata dichiarata l’irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità per il reato residuo.
Nota della Redazione
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