Partecipazione alla cosca e utilizzo del nome del capocosca: indice di intraneità (Cass. pen. Sez. 2 n. 13566 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla motivazione del tribunale del riesame in ordine alla gravità del quadro indiziario è limitato alla verifica della congruenza logica della valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. La pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, sicché è inammissibile il ricorso che invochi una diversa ricostruzione fattuale della vicenda. La spendita del nome del capocosca da parte dell’indagato, ancorché non sia raggiunta la prova di un mandato specifico, costituisce elemento sintomatico della sua intraneità al sodalizio, poiché il soggetto agisce nella convinzione di potere utilizzare tale nome in forza della propria appartenenza, essendo esposto, in mancanza, a gravi ritorsioni. La diversa qualificazione della condotta come concorso esterno non riveste interesse in sede cautelare quando non inficia la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, parzialmente accogliendo l’istanza di riesame, aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del reato di partecipazione all’associazione ‘ndranghetista denominata cosca Piromalli, annullando la misura limitatamente al reato di violenza privata per difetto di querela.
Avverso l’ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo censurava il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla condotta di partecipazione, lamentando che le conversazioni ambientali fossero indecifrabili e che le circostanze di contesto non supplissero alla carenza; con il secondo invocava la qualificazione della condotta quale concorso esterno in associazione mafiosa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, poiché i motivi formulati costituiscono perlopiù una reiterazione delle censure già esposte in sede di riesame. Ha ribadito che, in tema di misure cautelari personali, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma su indizi e tende all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha ritenuto le censure generiche e reiterative, in quanto invocanti una diversa ricostruzione fattuale che esula dal sindacato di legittimità. Il Tribunale aveva valorizzato i numerosi contatti con esponenti della cosca, il linguaggio criptico adottato, i reiterati colloqui riservati con il capocosca e lo specifico ruolo nell’intermediazione immobiliare, attività esercitata senza esserne titolare e consentendo alla cosca di trarre proventi illeciti. La Corte ha precisato che la parcellizzazione degli indizi da parte del ricorrente non si confronta con la loro totalità, la cui valutazione deve essere globale.
Quanto alla spendita del nome del capocosca, la Corte ha escluso ogni contraddizione logica nella valorizzazione dell’episodio da cui era scaturita l’imputazione di violenza privata. Pur non essendo stata raggiunta la prova di un mandato specifico, l’indagato ha agito nella convinzione di potere spendere il nome del Piromalli in forza della sua intraneità, poiché un utilizzo arbitrario lo avrebbe esposto a gravi ritorsioni. Ha inoltre valorizzato l’assistenza prestata da esponenti della cosca in occasione di un furto subìto dall’indagato, elemento confermativo del rapporto di intraneità e del godimento del patto di mutua assistenza.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha osservato che la diversa qualificazione in termini di concorso esterno risulta priva di sostanziale interesse, non inficiando la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, e ha comunque ritenuto le argomentazioni del Tribunale immuni dai vizi dedotti, avendo i plurimi elementi dimostrato un sistematico e non occasionale intervento a favore del sodalizio e la necessaria affectio societatis.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.