Mancato aumento un terzo vizia declaratoria prescrizione reati tributari (Cass. pen. Sez. 3 n. 9859 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della prescrizione dei reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74/2000 soggiace alla previsione speciale dell’art. 17, comma 1-bis, che eleva di un terzo il termine base e, conseguentemente, quello massimo. Detta maggiorazione si applica ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011 e deve essere obbligatoriamente computata dal giudice nel verificare la maturazione del termine, unitamente ai periodi di sospensione del dibattimento. L’omesso computo di tali elementi determina l’illegittimità della declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Il Fatto
Il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che, a carico dell’imputato, aveva dichiarato l’insussistenza del fatto per alcuni capi e la non doversi procedere per altri, essendo i relativi reati estinti per intervenuta prescrizione. Il ricorso era circoscritto alla sola declaratoria di estinzione.
Il giudice di merito non aveva considerato l’aumento di un terzo del termine di prescrizione previsto per i reati tributari, né correttamente quantificato il periodo di sospensione del dibattimento, determinando un erroneo calcolo dei termini.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la sentenza impugnata non aveva applicato la disciplina speciale di cui all’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000. Tale norma, introdotta dall’art. 2 del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, prevede che per i reati di cui agli artt. da 2 a 10 del decreto i termini di prescrizione siano elevati di un terzo.
La Corte ha precisato che la nuova disciplina si applica ai reati commessi dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto di tale aumento, il termine base di prescrizione per i reati tributari risulta pari a otto anni e quello massimo a dieci anni, con la conseguenza che il decorso del tempo necessario a estinguere il reato è significativamente più ampio.
La sentenza impugnata, invece, aveva omesso di considerare tale maggiorazione e non aveva correttamente calcolato i periodi di sospensione del dibattimento, pur avendo dato atto del rinvio di diverse udienze per complessivi 187 giorni. La Corte ha quindi escluso che, alla data della pronuncia, il termine di prescrizione fosse decorso con riferimento ad alcuno dei capi dichiarati estinti.
Pertanto, la Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente ai capi per i quali era stata dichiarata la prescrizione, affinché il giudice proceda a un nuovo esame degli stessi.
Nota della Redazione
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