Concorso dell’extraneus nei reati di bancarotta: necessità del quid pluris (Cass. pen. Sez. 5 n. 11563 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il legale o il consulente contabile può concorrere, in qualità di extraneus, nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale soltanto se, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso. La partecipazione dell’extraneus non può essere affermata in maniera assertiva, dovendo emergere un concreto apporto causale che si discosti dall’ordinario esercizio del mandato professionale. Il consulente contabile non ha il dovere di controllare la veridicità dei dati di bilancio e può suggerire ai propri clienti consigli per esporre in modo più favorevole la situazione della società senza per ciò solo divenire concorrente in operazioni delittuose.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino aveva deciso unitariamente sugli appelli proposti dall’imputato avverso due decisioni di condanna del Tribunale di Torino per fatti di bancarotta relativi a diverse vicende, riformando le pronunce in ragione dell’applicazione della continuazione della pena. L’imputato, consulente contabile, aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con riferimento al fallimento di una società, vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla configurabilità del suo concorso nei reati fallimentari commessi dagli amministratori, contestando la natura apodittica dell’affermazione della propria responsabilità in qualità di extraneus. Con riferimento all’altra vicenda, il ricorrente lamentava invece la mancata individuazione di una sua attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare il progetto criminoso dell’amministratrice.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rammentato che, come più volte affermato, il legale o il consulente contabile può concorrere come extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale solo se, consapevole dei propositi distrattivi, fornisca consigli sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare l’altrui progetto delittuoso, richiamando i precedenti di Sez. 5, n. 18677 del 2021 e Sez. 5, n. 49472 del 2013.
Con riguardo al fallimento della prima società, i motivi di ricorso sono stati ritenuti fondati. Le decisioni di merito, pur richiamando i principi, non ne avevano fatto corretta applicazione, non avendo chiarito in quale misura l’attività del consulente si fosse discostata da quella di un soggetto che fornisce consigli per risolvere problematiche correlate all’attività d’impresa. La Corte ha rilevato che gli elementi di riscontro alle dichiarazioni dei coimputati erano costituiti essenzialmente da intercettazioni dalle quali emergevano indicazioni di carattere ambivalente.
Quanto alla bancarotta documentale, la pronuncia impugnata aveva omesso di considerare i motivi di appello che contestavano l’integrazione del dolo, affermando la specifica volontà di contribuire causalmente al reato in maniera assertiva ed apodittica. La motivazione è stata giudicata meramente apparente anche rispetto al concorso nella bancarotta preferenziale, non comprendendosi in quale maniera l’imputato avesse rafforzato i propositi criminosi degli amministratori, che avevano effettuato materialmente i pagamenti.
La Corte ha ravvisato un vizio di contraddittorietà manifesta laddove la sentenza aveva desunto la prova della partecipazione dalla circostanza che il consulente, dopo l’apertura del fallimento, aveva consigliato una rateizzazione dei debiti fiscali, circostanza oggettivamente suscettibile di interpretazione opposta. Ha inoltre precisato che il consulente contabile non ha il dovere di controllare la veridicità dei dati di bilancio e può suggerire consigli per esporre in modo più favorevole la situazione della società senza divenire concorrente, tanto più che dalle stesse intercettazioni emergevano perplessità del ricorrente ad effettuare determinate operazioni.
Per la seconda vicenda, invece, i motivi di ricorso sono stati rigettati perché non si confrontavano con la motivazione delle pronunce di merito, che avevano ricostruito in maniera logica la vicenda grazie alle risultanze captative, emergendo che delle operazioni contestate l’imputato era l’autentico dominus.
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Nota della Redazione
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