Prescrizione reati tributari e continuità normativa del comma 1-bis dell’art. 17 (Cass. pen. Sez. III n. 29216 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 è tuttora in vigore. Il d.lgs. n. 173 del 2024, che ha abrogato il d.lgs. n. 74 del 2000, entra in vigore il 1° gennaio 2027, in virtù del d.l. n. 200 del 2025. Anche a prescindere da tale differimento, l’art. 93 del d.lgs. n. 173 del 2024 riproduce esattamente l’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, sicché sussiste perfetta continuità normativa tra le due disposizioni e il termine di prescrizione resta invariato. Il giudice di merito che escluda l’operatività della norma incorre in violazione di legge. La declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati non maturata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
Con sentenza in data 14 aprile 2026 il Tribunale di Reggio Emilia dichiara di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per una serie di reati tributari, contestati ai sensi degli art. 5 e art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ritenendoli estinti per prescrizione.
Il Pubblico ministero presso il medesimo Tribunale ricorre per cassazione deducendo violazione di legge: il Giudice ha erroneamente considerato abrogato il comma 1-bis dell’art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 per effetto del d.lgs. n. 173 del 2024, riducendo così il termine prescrizionale da otto a sei anni. Chiede l’annullamento con rinvio, non essendosi maturata la prescrizione per i reati di cui ai capi D), E), H), N), O) ed S).
La Motivazione della Corte
La Sezione III ritiene il ricorso fondato. Il Tribunale ha escluso l’operatività dell’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e ha determinato il termine massimo prescrizionale in anni sette e mesi sei, comprensivo dell’aumento del quarto per l’atto interruttivo costituito dal decreto di rinvio a giudizio del 27 settembre 2021, anziché in anni dieci.
Il Collegio rileva che la norma è ancora in vigore. Il d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, che ha abrogato il d.lgs. n. 74 del 2000, entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, in virtù del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200. Il differimento dell’abrogazione priva dunque di fondamento la tesi dell’avvenuta caducazione della disposizione.
La Corte aggiunge una ragione autonoma e assorbente. L’art. 93 del d.lgs. n. 173 del 2024 riproduce esattamente l’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000: vi è perfetta continuità normativa tra le due disposizioni e il termine di prescrizione è rimasto invariato. La questione non dipende quindi soltanto dal differimento dell’entrata in vigore.
L’accoglimento del ricorso impone la verifica dei singoli capi. Per la condotta di cui al capo E), consistente nella violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 consumata il 29 maggio 2016, la prescrizione si è maturata al 29 maggio 2026. Per la restante parte del reato di cui al capo E), consumata il 30 dicembre 2017, e per i reati di cui ai capi D), H), N), O) ed S) non si è maturata alcuna prescrizione.
La sentenza è pertanto annullata senza rinvio quanto al capo E), limitatamente al reato commesso il 29 maggio 2016, perché estinto per prescrizione, e annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna in relazione ai capi D), H), N), O), S) ed E), limitatamente al reato commesso il 30 dicembre 2017.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.