Inadempimento e imputabilità nella vendita di aliud pro alio: onere della prova e doppia presunzione (Cass. civ. Sez. 2 n. 9693 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio si fonda sull’azione generale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c. e non sulla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta. Ai fini della risoluzione, l’inadempimento deve essere imputabile al debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, deve superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c. deducendo e provando la non imputabilità. Tale prova può essere fornita tramite presunzioni semplici e non viola il divieto di cd. doppia presunzione, che non è riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., potendo il fatto noto accertato in via presuntiva costituire la premessa di un’ulteriore presunzione. La semplice contumacia del convenuto non equivale a una mancata contestazione dei fatti allegati dall’attore.
Il Fatto
La società acquirente citava in giudizio il venditore di un’autovettura, assumendo che questi avesse garantito che il numero di chilometri percorsi dal mezzo corrispondesse a quanto risultava dal contachilometri e che quest’ultimo non fosse stato manomesso. Riscontrata la manomissione del contachilometri e l’alterazione dei chilometri reali, la società attrice domandava la risoluzione parziale del contratto per vendita di aliud pro alio e la condanna del venditore al pagamento di varie somme. Il giudice di pace rigettava le domande e il Tribunale di Gorizia confermava la decisione in appello, ritenendo l’inadempimento non imputabile al venditore, ma al precedente proprietario del mezzo che aveva sostituito il contachilometri.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i motivi relativi alla prova dell’imputabilità dell’inadempimento del cedente, li ritiene infondati. Preliminarmente, richiama il principio secondo cui l’azione di risoluzione per vendita di aliud pro alio è soggetta alla disciplina dell’art. 1453 c.c., che richiede non solo un inadempimento di gravità significativa, ma anche la sua imputabilità al debitore. Quest’ultimo, per essere liberato, deve superare la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., che opera per il solo fatto dell’inadempimento. In questo quadro, la Corte afferma che la prova della non imputabilità può essere legittimamente desunta dal giudice del merito anche da documenti prodotti dall’attore, in virtù del principio dell’inscindibilità del contenuto dei documenti. Inoltre, la contumacia del convenuto non può essere interpretata come una tacita ammissione dei fatti allegati, non potendosi presumere la volontà di non contestare. La Corte precisa che non esiste nel nostro ordinamento alcun divieto di doppia presunzione, essendo possibile che un fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la base per un’ulteriore presunzione diretta ad accertare un fatto ignoto.
Quanto al motivo concernente la vendita a catena e la responsabilità extracontrattuale del precedente proprietario, la Corte lo dichiara inammissibile, trattandosi di considerazioni svolte ad abundantiam dal giudice di merito, prive di efficacia determinante sulla decisione e quindi non suscettibili di censura in sede di legittimità. La Corte rigetta altresì il motivo relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie, ritenendo infondato il vizio di motivazione di cui all’art. 132 c.p.c., poiché dalla motivazione emerge chiaramente che, una volta esclusa l’imputabilità sulla base delle produzioni documentali, la consulenza tecnica e l’interrogatorio formale erano stati implicitamente ritenuti superflui.
In relazione all’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte dichiara il motivo inammissibile, poiché in presenza di doppia conforme il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto diverse poste a base delle due sentenze di merito. Inoltre, la censura è rivolta a contestare la valutazione delle risultanze probatorie e non l’omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo, come richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Infine, la Corte rigetta il motivo concernente il mancato rimborso del bollo auto, osservando che la scadenza era già intervenuta alla data dell’acquisto e che l’obbligo gravava sulla precedente proprietaria, non essendo configurabile né un vizio del bene né l’applicabilità della disciplina sulla vendita di cosa altrui di cui all’art. 1478 c.c. Il ricorso è quindi integralmente rigettato.
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Nota della Redazione
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