Obbligo di motivazione sulla richiesta di pene sostitutive in appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 6009 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d’appello non può disporre la sostituzione d’ufficio quando non sia stata formulata, nell’atto di gravame, una specifica e motivata richiesta, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., disposizione derogatoria di natura eccezionale al principio devolutivo dell’appello. La richiesta di applicazione di pene sostitutive, tempestivamente devoluta al giudice di secondo grado, radica il dovere di quest’ultimo di pronunciarsi con motivazione; l’omessa indicazione delle ragioni del diniego integra il vizio di mancanza di motivazione, comportando l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Matera condannava l’imputato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 5.950,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione di sostanza stupefacente rinvenuta all’interno della propria autovettura.
La Corte di appello di Potenza confermava la decisione. L’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di responsabilità; con il secondo motivo, il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione della sanzione sostitutiva, oggetto di richiesta subordinata nell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La prima doglianza è stata ritenuta inammissibile poiché volta a rivalutare profili di merito, riservati alla cognizione del giudice di merito. La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione congrua e non manifestamente illogica, fondata su elementi quali il rinvenimento di un bilancino con tracce di stupefacente, la diversa tipologia di sostanza detenuta, la suddivisione in dosi e le modalità del controllo.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il principio per cui il giudice d’appello, in assenza di una specifica richiesta, non può sostituire d’ufficio la pena detentiva breve; la conversione non rientra tra i benefici di cui all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce deroga eccezionale al principio devolutivo.
Nel caso in esame, la richiesta era stata formulata in via subordinata nell’atto di appello, devolvendo espressamente la questione. Tuttavia, la pronuncia impugnata non conteneva alcuna motivazione sul punto. La Corte ha precisato che il vizio di mancanza di motivazione sussiste non solo quando essa è interamente omessa, ma anche quando mancano singoli momenti esplicativi sui temi del giudizio, richiamando il precedente di Sez. 6, n. 35918 del 2009 e la più recente Sez. 4, n. 36657 del 2025.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio limitatamente al punto concernente l’applicabilità delle pene sostitutive, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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