Prescrizione e rimesse solutorie: il saldo va epurato dagli addebiti nulli (Cass. civ. Sez. I n. 33757 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità di clausole contrattuali e prassi bancarie contrarie a norme imperative, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito. Ove la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, per stabilire se un versamento abbia natura solutoria o ripristinatoria occorre preventivamente eliminare gli addebiti indebitamente effettuati e rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi il superamento dei limiti dell’affidamento concesso. La determinazione delle rimesse in base alle sole annotazioni eseguite dalla banca, e non ai saldi epurati, integra violazione di legge.
Il Fatto
I correntisti hanno convenuto in giudizio la banca davanti al Tribunale di Lecce, chiedendo la ripetizione dell’indebito oggettivo in relazione a un rapporto di conto corrente, per l’applicazione di spese, interessi ultralegali e violazione del tasso-soglia, con conseguente rideterminazione del saldo. Il Tribunale, espletata la CTU e respinta l’eccezione di prescrizione, ha accolto la domanda e condannato la banca alla restituzione di una somma.
La Corte d’Appello di Lecce ha parzialmente accolto l’appello principale della banca e rigettato quello incidentale dei correntisti, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione e rideterminando i pagamenti in base alle annotazioni eseguite dalla banca. I correntisti propongono ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme in tema di ripetizione e prescrizione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2033, 1194 e 2946 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che, accolto l’eccezione di prescrizione della banca, l’individuazione delle rimesse solutorie debba muovere dal saldo banca anziché dal saldo epurato dagli addebiti illegittimi.
La Corte rigetta preliminarmente le eccezioni di inammissibilità, rilevando che il ricorso non contrasta con la giurisprudenza di legittimità, non mira a una rivalutazione dei fatti ma a dedotte violazioni di legge, ed è agganciato agli atti e ai documenti di causa.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il giudice di legittimità richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle controversie di ripetizione di indebito da nullità di clausole e prassi bancarie, la ricerca dei versamenti solutori deve essere preceduta dall’individuazione e cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime, come affermato da Cass. n. 9141 del 2020, Cass. n. 7721 del 2023, Cass. n. 9712 del 2024 e Cass. n. 15684 del 2025. Ove la banca sollevi la prescrizione, occorre eliminare preventivamente gli addebiti indebiti, rideterminare il saldo passivo reale e verificare il superamento dei limiti dell’affidamento.
Il principio discende dal diritto del correntista di chiedere la nullità del titolo su cui si basa l’addebito annotato dalla banca, per ottenere la rettifica delle risultanze del conto, come già affermato da Cass. Sez. U. n. 24418 del 2010. La sentenza impugnata, determinando le rimesse solutorie in base alle annotazioni della banca e non ai saldi epurati, non ha fatto corretta applicazione del principio.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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