Mutuo fondiario oltre i limiti di finanziabilità: nessuna riqualificazione d’ufficio (Cass. civ. Sez. I n. 17633 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto, né è posto a presidio della sua validità, ma rappresenta un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto, fissato dall’Autorità di vigilanza nell’ambito della vigilanza prudenziale. La sua violazione non è dunque idonea a determinare la nullità del contratto. Qualora la volontà dei contraenti sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, il giudice non può riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo prescelto, riconducendolo al mutuo ordinario o a tipi diversi, neppure in presenza di contestazione sul superamento del limite di finanziabilità.
Il Fatto
Una banca ha proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento di due soci illimitatamente responsabili di una società, per un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario, chiedendone l’ammissione con privilegio ipotecario. Il Giudice delegato aveva ammesso il credito solo in via chirografaria, escludendo una parte della somma.
Il Tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, ha confermato l’ammissione in via chirografaria, ritenendo superato il limite di finanziabilità del mutuo fondiario e affermando che tale violazione comporta la disapplicazione della disciplina speciale della fondiarietà. Su questo presupposto ha accolto l’eccezione di revocatoria ordinaria della garanzia ipotecaria sollevata dalla curatela. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 38, comma 2, del T.U.B., ritenendolo fondato. Il Tribunale aveva disapplicato la disciplina speciale del mutuo fondiario in ragione del superamento del limite di finanziabilità.
Richiamando i principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 33719 del 2022, il Collegio ribadisce che il limite di finanziabilità non è determinativo del contenuto del contratto né posto a presidio della sua validità. Esso opera sul piano della vigilanza prudenziale, con norma di natura non imperativa, la cui violazione non può condurre alla nullità del negozio.
Ne deriva un secondo corollario: se la volontà delle parti è stata diretta alla stipula di un finanziamento conforme al modello legale del mutuo fondiario, il giudice non può riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali, riconducendolo al mutuo ordinario o ad altro tipo. Una volta esclusa la nullità, il contratto valido deve produrre gli effetti voluti dalle parti.
Il Tribunale ha quindi errato nel disapplicare la disciplina della fondiarietà. Tale disapplicazione ha costituito il presupposto fondante del percorso argomentativo che ha condotto all’accoglimento dell’eccezione revocatoria del curatore, come risulta dalla stessa motivazione del decreto impugnato.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento dei residui. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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