Prescrizione decennale del risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 16130 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, vantato dai medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e il termine dell’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999. Da quel momento gli aventi diritto hanno conseguito la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento alla normativa europea, restando esclusi dall’art. 11 e destinatari di una aestimatio legislativa del pregiudizio. Le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell’azione, termine prescrizionale e legittimazione passiva non integrano ostacoli giuridici ex art. 2935 cod. civ. e non impediscono il decorso della prescrizione. La remunerazione adeguata costituisce oggetto di scelta discrezionale riservata agli Stati membri, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun contrasto con il diritto eurounitario né con l’art. 6 CEDU, e le censure che ripropongono tesi contrarie a consolidata nomofilachia sono inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..
Il Fatto
I medici ricorrenti si erano immatricolati ai corsi di specializzazione medica negli anni compresi tra il 1980 e il 1994. Convennero davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri competenti, chiedendo la condanna dello Stato al risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione delle direttive europee sul compenso per la frequenza dei corsi.
Il Tribunale rigettò le domande per intervenuta prescrizione, accogliendo soltanto quella di uno degli attori. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 8103/2021, rigettò le impugnazioni. Avverso tale pronuncia gli attori proposero due distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti, affidati rispettivamente a otto e a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato l’inammissibilità di numerosi motivi del ricorso principale. Il primo, che imputava al giudice di merito di aver fondato la decisione sull’orientamento giurisprudenziale anziché sulla legge, è manifestamente inammissibile: la Corte d’appello ha applicato l’art. 11 della legge n. 370/1999 e ha soltanto evocato un precedente conforme, senza violare il principio di esclusiva soggezione del giudice alla legge ex art. 101, secondo comma, Cost.
Il secondo motivo è inammissibile perché il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante postula una motivazione totalmente mancante o meramente apparente, emergente dal testo della sentenza e non dal confronto con le risultanze processuali. Il quinto, sesto e settimo motivo sono tecnicamente “non motivi”, poiché censurano statuizioni rimaste assorbite dalla declaratoria di prescrizione; la Corte ribadisce che il rigetto per prescrizione della domanda principale preclude l’esame della domanda subordinata di indebito arricchimento, in forza della regola di sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ.
Il terzo motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La Corte richiama il ius receptum: il diritto al risarcimento si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999. Non rilevano le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione e legittimazione passiva, poiché la prescrizione può essere interrotta anche stragiudizialmente e ogni eventuale errore sulla giurisdizione poteva essere emendato con il regolamento di giurisdizione. Del pari, l’art. 6 CEDU non è violato, essendo il termine decennale ragionevole e il diritto immediatamente esercitabile.
Il quarto motivo è inammissibile: il giudice di merito ha la facoltà, non l’obbligo, di disporre il rinvio pregiudiziale; la richiesta rivolta alla Corte ex art. 267 TFUE è disattesa per assenza di incertezze.
Quanto al ricorso incidentale, tutti i motivi sono inammissibili. La Corte ribadisce che le somme non possono commisurarsi alla borsa di studio del d.lgs. n. 257/1991, privo di efficacia retroattiva: l’obbligazione ha natura para-risarcitoria e va quantificata secondo il parametro equitativo dell’art. 11 della legge n. 370/1999. Quanto a rivalutazione e interessi compensativi, la liquidazione equitativa comporta solo gli interessi legali dalla monetizzazione. La Corte ha inoltre escluso disparità di trattamento e accolto la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la metà delle spese, ravvisando mala fede o colpa grave nell’uso abusivo del mezzo di impugnazione.
Nota della Redazione
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